CLASS-ACTION – A cosa servono le raccomandazioni di Bruxelles?

Andrea Fiorentini
12 Giugno 2013
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Comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori

La Commissione europea raccomanda agli Stati membri di dotarsi di meccanismi di ricorso collettivo per garantire l’effettivo accesso alla giustizia. Sara sufficiente il monito dell’Europa per la class-action all’italiana?


Roma, 12 giugno 2013 – "Basterà la raccomandazione della Commissione europea affinché anche in Italia si comprenda che per garantire ai cittadini l’effettivo accesso alla giustizia è fondamentale migliorare i meccanismi di ricorso collettivo?" E’ quanto si chiede Massimiliano Dona in qualità di rappresentante italiano nel Gruppo Consultivo Consumatori (ECCG) presso la Commissione Europea, commentando i principi comuni non vincolanti definiti dalla Commissione in materia di giustizia.

"Nel nostro Paese -afferma Dona (segui @massidona su Twitter)- esiste una significativa distanza tra la protezione scritta dal Codice del Consumo (c.d. law in the book) e quella effettivamente riconosciuta nel mercato (law in action); a questo stato di cose non ha posto rimedio l’introduzione dell’azione di classe nel nostro ordinamento (art.140 – bis del Codice del Consumo) che, nonostante il nostro storico successo (l’Unione Nazionale Consumatori è stata la prima associazione in Italia ad ottenere una sentenza di accoglimento) ha confermato tutte le sue criticità: dal ristretto numero di materie alle quali si può applicare, ai limiti soggettivi (è prevista solo per i consumatori e non per imprese, associazioni, liberi professionisti); per non parlare delle spese per la pubblicità alle quali si va incontro per intraprendere l’azione che scoraggiano molti consumatori".

"Ci auguriamo -conclude Massimiliano Dona- che alcuni dei principi comuni definiti dalla Commissione europea siano recepiti anche dal nostro ordinamento; riteniamo, però, che per facilitare le adesioni sia più idoneo un meccanismo di tipo ‘opt-out‘ secondo il quale tutti i danneggiati sono ‘a bordo’ della class-action, salvo quelli che dichiarano di non essere interessati e non di opt-in (che vige attualmente in Italia e secondo il quale la parte ricorrente si costituisce mediante assenso direttamente espresso dai partecipanti). Solo così sarà possibile realizzare un vero enforcement che agisca, oltre che come strumento di risarcimento, da deterrente per alcuni comportamenti delle imprese scorrette".

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