ABI: scendono i tassi, ma va considerato il Taeg

Redazione UNC
16 Febbraio 2016
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Secondo i dati dell’ABI, i tassi di interesse sui mutui erogati dalle banche italiane hanno raggiunto il minimo storico, arrivando a gennaio al 2,48% dal 2,49% di dicembre. Bene, ma serve l’intervento del Governo per rassicurare i risparmiatori. Roma, 16 febbraio 2016 – “E’ vero che i tassi sono ai minimi, ma vogliamo precisare che il tasso che conta, che deve considerare il consumatore  per valutare la convenienza di un mutuo, non è il tasso medio, ma il Taeg. A dicembre, quindi, come attesta la Banca d’Italia, il Taeg per l’acquisto di abitazioni era 2,80, non 2,49” ha dichiarato Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori. “Anche sull’erogazione di mutui, ricordiamo che secondo i dati di Bankitalia, dopo che finalmente, a novembre 2015, i prestiti al settore privato erano tornati in territorio positivo (+0,5% nei dodici mesi), a dicembre erano tornati a calare, registrando un -0,3%. Insomma, esistono ancora difficoltà, che si aggiungono al problema irrisolto delle sofferenze bancarie e del bail-in” ha proseguito Dona. “Per questo chiediamo al Governo di fare molto di più e di dare un segno di discontinuità,  rassicurando i risparmiatori ed i mercati, emanando ad esempio il famoso provvedimento sull’arbitrato” ha concluso Massimiliano Dona. Di seguito alcune delle richieste dell’Unione Nazionale Consumatori a Governo e Parlamento:
  • Vietare il collocamento di strumenti finanziari particolarmente rischiosi, come le obbligazioni subordinate, presso i clienti retail.
  • Separare banche commerciali da banche d’affari.
  • Togliere segreto d’ufficio su tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia per la sua attività di risoluzione, prevista dall’art. 5 del d.lgsl n. 180 del 16 novembre 2015.
  • Togliere il divieto per i consumatori di poter agire giudizialmente in sede civile contro gli ex vertici delle banche, ossia contro i maggiori responsabili di questa vicenda. Ricordiamo che l’art 35 del d.lgsl n. 180 del 16-11-2015 consente alla sola Banca d’Italia o a soggetti ad essa designati l’azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di controllo.
Emanare al più presto il provvedimento sull’arbitrato.
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