TELEFONIA: nessuna penale per cambio gestore tlc

Redazione UNC
24 Febbraio 2015
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Roma 24 febbraio 2015. – In merito alla precisazione del Mise, secondo il quale il ddl concorrenza non prevedrebbe la reintroduzione delle penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni, è evidente che l’autogol, la gaffe del Governo costringe il Mise ad una precisazione che assomiglia più ad un’arrampicata sugli specchi. All’art. 16 del ddl concorrenza, infatti, si legge: “l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta“. L’espressione “penale“, insomma, c’è, eccome! E’ assolutamente vero, come dice il Mise, che l’espressione si riferisce al recesso anticipato in caso di promozioni, come l’uso dello smartphone, e non al solo recesso, ma è evidente il valore simbolico della parola usata a sproposito da chi ha stilato la bozza (bastava parlare di spese commisurate al valore del bene avuto in omaggio, ossia della promozione o del bonus ricevuto). Il ministro Bersani, insomma, elimina le penali, almeno formalmente, con la legge n. 40 del 2 aprile 2007 ed il Governo Renzi fa talmente passi in avanti che compie il capolavoro di reintrodurle. Ma, espressioni simboliche a parte (ovvio che sparirà dal testo finale…), la sostanza è che anche per il solo recesso di cui parla il Mise, quello per chi recede dal contratto di abbonamento al telefono, anche se non si parla di penali, il Governo non ha introdotto la portabilità, non ha azzerato le spese di chiusura, come avviene, ad es., per i conti correnti. “Non si può avere concorrenza, senza perfetta mobilità dei fattori, ossia senza la possibilità per il consumatore di passare velocemente e senza spese da una compagnia all’altra” ha dichiarato Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori. Si legge, nel ddl: “le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica“. Le spese di chiusura, insomma, restano e l’unica novità, rispetto al fallimento su questo punto della lenzuolata Bersani, è che vanno commisurate al valore del contratto e rese note al consumatore e all’Agcom. Troppa grazia! D’altronde  lo ammette, indirettamente, lo stesso Mise: “la norma… non cambia le disposizioni generali”. Un’occasione perduta e, soprattutto, una norma inutile.
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