Home arrow Newsletter "Le Scelte del consumatore" arrow SENTENZE - ILLEGITTIMA L’IVA SULLA TIA
SENTENZE - ILLEGITTIMA L’IVA SULLA TIA PDF Stampa E-mail

Newsletter dell'Unione Nazionale Consumatori                                                             Cerca un'altra notizia

18955 (SdC – set. 2009) – Sulla tariffa di igiene ambientale (TIA) non va applicata l’IVA. Lo ha deciso la Corte costituzionale con sentenza n. 238/2009 che ha cancellato la norma che aveva istituito l’IVA sulla TIA, ex TARSU (tassa di asporto rifiuti solidi urbani), poiché anche la TIA è un tributo. Occorre riassumere la vicenda.

Dal 2010 in molti Comuni sparirà la tassa sui rifiuti, che sarà sostituita dalla “tariffa”, prevista dal decreto legislativo n. 22/1997 con il nome eufemistico di “tariffa d’igiene ambientale”, più volte slittata. In altri Comuni è già applicata e siccome non è più tassa, ma tariffa, viene caricata l’IVA del 10 per cento. Per le famiglie è un altro rincaro, in media 15 euro, dovuto soltanto ad un cambiamento di nome, ma l’applicazione dell’IVA in questo caso è illegittima nonostante sia stata subdolamente autorizzata dall’articolo 6, comma 13, della legge n. 133/1999. Pur avendo cambiato nome, la TIA non è un corrispettivo di natura contrattualistica, è invece un prelievo al quale il consumatore non può sottrarsi poiché l’articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 ha stabilito che è tenuto al pagamento della tariffa “chiunque occupi oppure conduca locali … a qualsiasi uso adibiti”. In questo caso gli articoli 4 e 5 della Direttiva CE n. 388/1977 hanno escluso l’imponibilità IVA e una Direttiva comunitaria prevale sulla legge italiana, come ha ripetutamente sentenziato la Corte di giustizia europea e, ora, la Corte costituzionale ha cancellato la norma.

Più complesso è il problema della restituzione dell’IVA addebitata agli utenti. Sulla materia si attendono istruzioni della Agenzia delle entrate, ma a rigore la restituzione non dovrebbe avere luogo per i dieci anni precedenti, come è stato scritto, ma a partire dal 24 luglio 2009, giorno in cui è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale.

Autore: Emanuele Piccari
Data: settembre 2009

 

 


Unione Nazionale Consumatori è membro di:

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli UtentiConsumers InternationalConsumer's ForumCentro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori
® 2008 Unione Nazionale Consumatori | info@consumatori.it | Sito web realizzato in Joomla