| EDITORIALE DI M. DONA - LA VACANZA "TUTTO COMPRESO" |
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Newsletter dell'Unione Nazionale Consumatori Cerca un'altra notizia Si avvicina il momento della tanto attesa vacanza. Per evitare che il sogno diventi incubo, è bene seguire qualche utile consiglio e conoscere i diritti riconosciuti dalla legge ai consumatori/turisti. Nel caso di un viaggio prenotato tramite “pacchetti turistici”, cioè le vacanze “tutto compreso” organizzate dai tour operator e messi in vendita per lo più tramite le agenzie di viaggio, per poter essere assoggettati alla normativa del Codice del Consumo devono essere di durata superiore a 24 ore (ovvero comprendere almeno una notte) e devono prevedere almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori.
Non è un dettaglio trascurabile perché, solo in caso di “pacchetti turistici”, per ogni problema insorto durante la vacanza è responsabile il tour operator, il cui nome compare sul catalogo: questi, infatti, è responsabile anche per i disservizi ed i danni causati dall’albergatore, dalle compagnie aeree, dalle guide turistiche e, pertanto, il consumatore è più protetto avendo un unico interlocutore per i reclami e per il risarcimento degli eventuali danni subiti. Inoltre, nel caso si subisca qualche disservizio durante il soggiorno, è ormai stabilmente riconosciuto dalla giurisprudenza il danno morale da “vacanza rovinata”. Quindi, in caso di inadempienze del tour operator, agenzie o albergatori, ottenere un indennizzo è un pieno diritto del consumatore. In questo caso è molto importante trasmettere un reclamo scritto entro 10 giorni dal ritorno a casa. Da parte nostra, per chi volesse segnalare un caso di “vacanza rovinata” subìto, è sempre attivo lo sportello "Vacanza rovinata" presente nell’home page del sito.
Autore: Avv. Massimiliano Dona |







