CLASS-ACTION: proposte per modificare l’azione di classe

Redazione UNC
25 Giugno 2015
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L’azione di classe disciplinata dall’art. 140bis cod. cons., dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore ha messo in evidenza l’inefficienza e l’inadeguatezza del nostro meccanismo di tutela collettiva risarcitoria. Il ridotto numero di azioni promosse, i tempi e le insidie presenti nella valutazione di ammissibilità, l’insignificante livello delle adesioni alle azioni dichiarate inammissibili impongono di riconsiderare la disciplina dell’azione di classe.
  1. La legittimazione ad agire
Pressoché tutte le azioni di classe sono state ad oggi promosse da un’associazione di consumatori rappresentativa a livello nazionale quale mandataria di uno o più danneggiati. E’ opportuno prevedere che le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale siano legittimate di diritto a promuovere l’azione di classe. La legittimazione dovrebbe quindi essere concorrente tra individui, associazioni e comitati muniti di deleghe dei danneggiati e associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale.
  1. Il sistema dell’opt-in
Il maggiore ostacolo ad un corretto funzionamento dell’azione di classe è rappresentato dal sistema dell’opt-in che comporta un esiguo numero di adesioni da parte dei danneggiati e rende l’azione di classe inefficiente rispetto alle proprie finalità risarcitorie, di deterrenza dal compimento degli illeciti e di economia processuale. E’ necessario abbandonare l’attuale sistema dell’opt-in e introdurre l’opposto sistema dell’opt-out, o comunque assegnare alla sentenza collettiva che accolga l’azione di classe un’efficacia per tutti i danneggiati. Per le controversie di minor valore connotate da una più spiccata identità delle posizioni dei consumatori danneggiati (small and non viable claims) potrebbe essere scelto il sistema dell’opt-out o della condanna diretta del convenuto. Qualora si ritenga opportuno limitare il meccanismo dell’opt-out ed ad alcune specifiche tipologie di controversie, l’attuale sistema dell’opt-in dovrebbe essere radicalmente modificato consentendo l’adesione anche successivamente alla decisione sull’azione di classe. In caso di condanna del convenuto si dovrebbe aprire presso il Tribunale un procedimento concorsuale per la concreta liquidazione del danno modellato sul sistema dell’ammissione al passivo nella procedura fallimentare. Un sistema simile è stato recentemente approvato in Francia con la l. 2014-344 17 mars 2014 – che ha modificato l’Art. 423-1 e ss del Code de la Consommation prevedendo un’azione « ordinaria » di classe ed una procedura semplificata. Di regola l’azione di classe francese è divisa in due fasi. Nella prima fase del giudizio, la cui instaurazione è riservata alle associazioni di consumatori riconosciute e rappresentative a livello nazionale, il giudice:
  • accerta la responsabilità dell’impresa nei confronti del gruppo
  • definisce i parametri di appartenenza al gruppo dei consumatori danneggiati
  • determina l’ammontare dei danni o i criteri di quantificazione
  • ordina le misure di pubblicità necessarie per informare i consumatori della possibilità di aderire al gruppo una volta resa la decisione, fissandone il termine.
Una volta resa la sentenza si apre una seconda fase del giudizio diretta alla liquidazione del danno da parte dell’impresa. L’azione di gruppo semplificata si applica invece nei casi in cui l’identità e il numero dei consumatori danneggiati sia conosciuto e il pregiudizio subito sia identico. In tale ipotesi il giudice può condannare l’impresa ad indennizzare individualmente e direttamente i singoli consumatori, a prescindere da una loro adesione all’azione.
  1. L’oggetto dell’azione di classe
E’ necessario chiarire che l’azione di classe possa essere esercitata in caso di violazione di tutte le norme di tutela del consumatore, anche non contenute nel codice del consumo (in particolare il testo unico della finanza, d.lgs 58/98; il testo unico bancario, d.lgs 385/93, il codice delle assicurazioni private, d.lgs 209/2005) a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità. Recentemente è stata infatti dichiarata inammissibile un’azione in tema di responsabilità da prospetto informativo che rappresenta invece il terreno di elezione delle azioni di classe negli Stati Uniti.
  1. I costi ed i tempi dell’azione di classe
Le azioni di classe possono svolgere il proprio ruolo solo in presenza di meccanismi idonei a riequilibrare la disparità di forze tra il convenuto e l’attore. Riteniamo necessario prevedere che l’attore possa essere condannato alle spese di giustizia solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Una volta dichiarata ammissibile l’azione, i costi per la comunicazione al pubblico dell’avvio dell’azione di classe dovrebbero essere sostenuti dal convenuto che, ove possibile, potrebbe essere condannato a comunicare individualmente a tutti i danneggiati identificabili la decisione di ammissibilità dell’azione di classe. In caso di accoglimento della domanda il convenuto deve essere condannato a rimborsare all’attore tutti i costi sostenuti per l’organizzazione dell’azione, per le consulenze tecniche e le spese legali da liquidarsi con riferimento alla stima del valore complessivo dell’illecito oggetto del giudizio. Gli attuali tempi del giudizio di ammissibilità sono eccessivi ed è necessario introdurre misure dirette ad accorciare i tempi della decisione di ammissibilità.
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