ABC registro delle opposizioni

Redazione UNC
31 Luglio 2017
Condividi su
Ormai è evidente che il telemarketing nel nostro Paese ha assunto una forma aggressiva e spesso invadente. Veniamo contattati telefonicamente di continuo da società e imprese che vogliono pubblicizzarci o venderci qualcosa senza che ci risulti aver dato loro il permesso di utilizzare il nostro numero telefonico in tal senso. Dal 1 febbraio 2011, il legislatore ha dotato i cittadini di un nuovo strumento per proteggersi dagli abusi e dalla violazione della propria privacy: si tratta del Registro pubblico delle opposizioni, che consente agli utenti, mediante iscrizione gratuita, di dichiarare esplicitamente il proprio diniego a ricevere chiamate promozionali da teleoperatori. Che cos’è il Registro delle opposizioni? Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio progettato per raccogliere le utenze degli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici che non desiderano più essere contattati telefonicamente per scopi commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato. Istituito con il D.P.R. del 7 settembre 2010, è attivo dal 1 febbraio 2011 ed è gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, istituzione di alta cultura e ricerca soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Qual è lo scopo del Registro delle opposizioni? Lo scopo del Registro è quello di regolamentare e normalizzare l’attuale gestione del telemarketing e salvaguardare la privacy degli abbonati che decideranno di non rendersi più raggiungibili dagli operatori del settore. Qual è la novità? L’istituzione del Registro modifica sostanzialmente le regole che sino ad oggi hanno disciplinato il rapporto tra telemarketing e tutela della privacy dei privati cittadini. La novità appare in tutta evidenza, se si tiene conto che il nostro sistema di privacy è improntato al principio c.d. dell’opt-in, per il quale il trattamento dei dati non è consentito, se non previa autorizzazione dell’interessato. Con l’introduzione del Registro, limitatamente al direct marketing (chiamata pubblicitaria con operatore) vige al contrario il principio c.d. dell’opt-out, in base al quale il trattamento dei dati è consentito, a meno che l’interessato non esprima il proprio dissenso, opponendosi allo stesso. In pratica, si è passati da un sistema nel quale chi fa telemarketing deve chiedere prima il consenso ai destinatari delle telefonate ad un sistema nel quale sarà possibile contattare tutti tranne coloro che hanno espressamente chiesto di non essere contattati. Come funziona il Registro delle opposizioni? Prima di avviare qualsiasi campagna promozionale tramite telefonata con operatore, l’impresa dovrà presentare istanza di accesso al Registro. L’impresa è obbligata a consultare il Registro al fine di “depennare” dalla sua lista di contatti tutti gli utenti presenti nel Registro stesso e che dunque hanno manifestato il loro diniego in tal senso. È da evidenziare che la nuova norma prevede in capo all’impresa il diritto di contattare tutte le utenze che non risultano iscritte nel Registro delle opposizioni e che incorrerà in sanzioni se dovesse procedere all’utilizzo di data base non aggiornati con il patrimonio informativo del Registro. Scompare il numero riservato? Il legislatore ha inoltre previsto per l’impresa l’obbligo di chiamare con un’utenza in chiaro, vietando le chiamate con numero riservato. Il telemarketer ha inoltre l’obbligo di informare il consumatore del suo diritto di opporsi a futuri contatti, iscrivendosi al Registro. Come ci si iscrive al Registro delle opposizioni? L’iscrizione al Registro delle opposizioni, completamente gratuita, è dedicata esclusivamente agli abbonati la cui numerazione è presente all’interno di elenchi telefonici pubblici. L’iscrizione al registro è gratuita e può avvenire nelle seguenti modalità: a) compilando un modulo elettronico via web dal sito http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato; b) chiamando dal numero che si vuole inserire nell’elenco il numero verde 800.265.265 e fornendo i dati richiesti dal risponditore automatico; c) compilando il modulo predisposto dal gestore del Registro (http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_FAX.pdf ) e inviandolo, con copia del documento di identità: – per raccomandata a/r all’indirizzo “Gestore del registro pubblico delle opposizioni – Abbonati – Ufficio Roma Nomentano – Casella Postale 7211 – 00162 Roma” – oppure per fax al numero 06.54224822; d) inviando un modulo apposito per e-mail all’indirizzo “[email protected]http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_email.pdf Quanto dura l’iscrizione? L’iscrizione è a tempo indeterminato, ma può essere revocata attraverso le modalità previste per l’iscrizione stessa. L’iscrizione decade quando cambia l’intestatario dell’utenza o quando l’utenza cessa. In questi casi deve essere fatta, eventualmente, un’ulteriore iscrizione. Le modalità per la revoca possono essere utilizzate anche per aggiornare e modificare l’iscrizione. Ci si può iscrivere per più di un’ utenza telefonica? Utilizzando le modalità’ a), c) o d) si può chiedere l’iscrizione di più numeri telefonici, a patto che siano intestati alla stessa persona (altrimenti andranno inviate richieste diverse). Il Registro delle opposizioni mi protegge da qualsiasi pubblicità? L’iscrizione nel registro non riguarda i consensi relativi all’invio di pubblicità ottenuti dalle aziende per vie diverse rispetto alla consultazione degli elenchi telefonici. Per esempio, se nel contratto di acquisto di un bene (o servizio) è stato dato il consenso all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari, tale consenso continua a valere pur se il numero viene iscritto nel Registro delle opposizioni. Per revocarlo è necessario inviare una richiesta alla controparte contrattuale “titolare del trattamento” a cui e’ stato direttamente dato il consenso. Il Registro mi protegge dalla pubblicità mediante fax, sms e posta elettronica? No, l’istituzione del Registro è relativa alla protezione dei dati personali per impedire la pubblicità o la vendita diretta mediante l’impiego della telefonata con operatore. Dunque si pone una netta differenza tra il telemarketing telefonico e quello veicolato con i mezzi di comunicazioni elettroniche (chiamate automatiche, posta elettronica, telefax, mms, sms o di altro tipo): per quest’ultimo vale ancora il principio che prevede che l’utente, se non vuole essere contattato a scopo pubblicitario o per ricerche di mercato, deve semplicemente non dare il consenso a tale utilizzo. Cosa devo fare se vengo contattato telefonicamente nonostante mi sia iscritto al Registro? In tutti i casi in cui vengano violate le disposizioni che riguardano il Registro, ovvero quando nonostante l’iscrizione al Registro si ricevono chiamate da società che hanno preso i nostri dati dall’elenco telefonico, è possibile tutelarsi segnalando tale violazione al Garante della Privacy (che può comminare sanzioni), nonché diffidando formalmente la società chiamante. Non è ancora chiaro se la tutela dal telemarketing telefonico continuerà a valere anche per persone giuridiche, enti e associazioni. Infatti il recente decreto “salva-Italia” esclude questi ultimi dalla applicazione del Codice della privacy, mentre d’altra parte non modifica la definizione di “abbonato” e quindi, nei confronti del marketing telefonico, sembra continuare a tutelare le persone giuridiche nello stesso modo di quelle fisiche. Speriamo in un rapido chiarimento da parte del Garante.

Autore: Unione Nazionale Consumatori Data di pubblicazione: 14 aprile 2014 Data di aggiornamento: 31 luglio 2017
Condividi su: