Garanzie post-vendita: i diritti del consumatore

Redazione UNC
27 Dicembre 2016
Condividi su
garanziaRegali difettosi come i giocattoli malfunzionanti, ma anche capi di abbigliamento o calzature difettati, elettrodomestici con le istruzioni solo in lingua straniera, prodotti da assemblare con qualche pezzo mancante e il conseguente contenzioso con il venditore sono alcuni dei reclami che spesso arrivano alla nostra Unione. Allora come difendersi? Di seguito un utile vademecum sulle garanzie post-vendita, in cui si spiega come comportarsi in caso di prodotto difettoso non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità. In generale, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) le legge stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di due anni che può far rivalere sul venditore. I rimedi previsti dalla garanzia legale sono: 1. riparazione o sostituzione del bene (c.d. rimedi primari), che si caratterizzano per i seguenti elementi: • sono alternativi, a scelta del consumatore, salvo impossibilità o eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro; • sono senza spese per il consumatore; • devono essere posti in essere entro un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. 2. riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari), che si caratterizzano per i seguenti elementi: • sono anch’essi alternativi, a scelta del consumatore; • sono attivabili nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; nel caso in cui riparazione o sostituzione siano tardive rispetto al termine congruo assegnato; nel caso in cui riparazione o sostituzione abbiano  provocato notevoli inconvenienti al consumatore. Pertanto, quando la riparazione o la sostituzione non abbiano dato esito favorevole per il consumatore, egli potrà richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene “difettoso”, ma con il rimborso di una parte del prezzo). Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso. I termini per far valere i diritti di garanzia sono: • 2 anni decorrenti dalla consegna del bene (nel caso di vendita di beni usati, le parti, come già evidenziato, possono limitare tale termine a 1 anno); • 2 mesi di tempo dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto (la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato). Il consumatore ha, quindi, complessivamente 26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare) per far valere i suoi diritti in giudizio. E’ opportuno, dunque, conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (scontrino, fattura, ecc.) e la data di consegna del bene, in caso avvenga successivamente al perfezionamento dell’acquisto. E’ un buon consiglio quello di fotocopiare gli scontrini per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo. Quanto alla prova del difetto (o meglio, la prova che il difetto sia tra quelli che rientrano nel concetto di difetto di conformità), se esso si manifesta entro 6 mesi dalla consegna, si presume che si tratti di un difetto originario e, come tale, non causato dal consumatore: la prova contraria, in tal caso, sarà ovviamente a carico del venditore. E’ bene ricordare che il consumatore deve rivolgersi sempre al venditore: se il venditore si rifiuta di accettare il bene in riparazione commette una grave scorrettezza che può essere segnalata alla polizia municipale ed anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Qualora siano decorsi i termini della garanzia legale il consumatore potrà utilizzare la garanzia convenzionale che generalmente ha una durata maggiore. Accanto alla garanzia legale di cui si è detto fin qui, il Codice del Consumo si preoccupa anche di indicare i contenuti minimi della garanzia convenzionale ulteriore: con essa il venditore e/o il produttore assumono obblighi aggiuntivi nei confronti del consumatore, ma sempre senza costi ulteriori (per intendersi è quella che il produttore di un’auto può concedere all’acquirente: “5 anni o 200 mila chilometri”). Si tenga presente che il venditore, anche in presenza di tale tipo di garanzia contrattuale, rimane sempre vincolato alla garanzia legale biennale del Codice del Consumo. Insomma essa è del tutto facoltativa, in quanto è rimessa alla scelta del venditore, ma una volta pubblicizzata risulta vincolante. La garanzia convenzionale può prevedere servizi aggiuntivi per il consumatore, come ad esempio la riparazione a domicilio del bene o la consegna dell’auto sostitutiva in caso di riparazione; può essere anche più ampia dal punto di vista temporale. In caso di problemi con le garanzie post-vendita è possibile contattare i nostri esperti attraverso lo sportello sul nostro sito.   Autore: Unione Nazionale Consumatori Data: 27 dicembre 2016
Condividi su: