Il notaio risponde su… eredità
Ho sentito parlare della sostituzione fedecommissaria: di che si tratta?
Il nostro ordinamento eccezionalmente ammette di obbligare un erede legittimario (detto anche necessario perché ha diritto per legge a una quota predeterminata di eredità) a conservare i beni ereditati per “restituirli” alla propria morte a chi (persona fisica o ente) abbia avuto cura di lui.
È questo l’istituto della sostituzione fedecommissaria, strettamente collegato a quello dell’interdizione.
Condizioni essenziali sono che:
- l’istituito sia interdetto giudiziale (o minore in stato di infermità mentale); la sostituzione fedecommissaria potrebbe applicarsi anche a persone sorde o cieche dalla nascita, incapaci di provvedere alla cura dei loro interessi;
- l’istituito sia figlio, discendente o coniuge del testatore;
- il sostituito sia la persona o ente che, sotto la vigilanza del tutore, abbia avuto cura dell’istituito.
Guida “Dopo di noi” Consiglio Nazionale del Notariato
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