Cartella esattoriale: ecco cosa fare

Andrea Fiorentini
27 Agosto 2019
Condividi su
cartella esattoriale Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale? È sempre necessario pagare o si può fare ricorso ottenendo l’annullamento? Sono queste fra le domande più frequenti che ci rivolgono i consumatori. Ecco allora qualche consiglio per capire, analizzando la cartella esattoriale ricevuta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione se c’è una possibilità di opporsi o se non resta che pagare.

Cos’è una cartella esattoriale

La cartella esattoriale è l’atto con il quale l’Ente Esattore agisce per recuperare un credito, nella fattispecie derivante da multe non pagate, dei Comuni o del Ministero dell’Interno. Se si riceve una cartella esattoriale, è possibile fare Ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica, per vizi di notifica del verbale di contravvenzione (o dei verbali di contravvenzione) sottesi all’emissione della cartella medesima: in pratica, se il cittadino non ha mai ricevuto il verbale (o i verbali) dell’epoca, può richiedere al Giudice di annullare la cartella. Altri motivi di contestazione riguardano la prescrizione del diritto a riscuotere, l’illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, l’illegittima duplicazione della sanzione. Il suggerimento, quindi, è quello di analizzare sempre molto attentamente il contenuto della cartella notificata anche perché spesso le indicazioni ivi contenute e la descrizione dei pagamenti risultano difficilmente comprensibili ad un’analisi sommaria. Frequentemente, infatti, non sono allegati alla cartella i verbali di contravvenzione o gli atti successivi e risulta necessaria un’attenta lettura della data di tali provvedimenti, della data della notificazione, della relata di notificazione, degli importi, delle maggiorazioni e delle spese del procedimento, della data di iscrizione a ruolo delle somme pretese.

Le verifiche da effettuare sulla cartella esattoriale

La prima verifica è quella sui termini: infatti, la cartella esattoriale deve essere notificata entro 5 anni dalla data di ricevimento dei verbali di contravvenzione. Se riceviamo una cartella oltre tale termine, gli importi richiesti risultano prescritti e, pertanto, il Giudice non potrà fare altro che dichiarare tale prescrizione, accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento. La seconda analisi da effettuare è più semplice ed è relativa all’effettiva notificazione dei verbali dell’epoca. Purtroppo, infatti, l’Ente Esattore notifica ai cittadini cartelle esattoriali per multe mai consegnate: anche in tal caso la cartella sarà nulla perché le multe devono essere notificate entro 90 giorni dall’infrazione (e non a distanza di anni!).

Casi di nullità delle cartelle esattoriali

Bisogna prestare attenzione, quindi, alla relazione di notifica dei verbali dell’epoca contenuti nella cartella esattoriale. Anche perché, si può verificare l’ipotesi di una cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di contestazione la cui notificazione sia irregolare. L’atto potrebbe essere consegnato a persona non abilitata alla ricezione dello stesso e, quindi, la notificazione risultare nulla ai sensi di legge. Ipotesi frequente, specie nelle città, è quella della consegna dell’atto al portiere dello stabile. L’art. 139, 3° co., c.p.c. consente la consegna del documento da notificare al portiere soltanto nell’ipotesi in cui né il destinatario stesso né una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda siano state reperite. Tale infruttuosa ricerca deve essere verbalizzata nella relata. Spesso accade che l’incaricato della notifica ometta di effettuare tale verifica limitandosi (per comodità) a lasciare gli atti nelle mani del portiere. Secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la mancata ricerca delle persone ulteriormente abilitate a ricevere l’atto indicate nel comma 2° dell’art. 139 c.p.c. unitamente alla relativa certificazione nella relata di notifica, al fine di giustificare la consegna dell’atto al portiere dello stabile, determinano la nullità della notificazione. Inoltre, per la regolarità della notifica del verbale in questione, la legge prevede che l’organo notificatore dia notizia al destinatario dell’avvenuta notifica mediante l’invio di lettera raccomandata, così come prescritto dal comma 4° dell’art. 139 c.p.c. Quindi, se i verbali inseriti nella cartella esattoriale sono stati, all’epoca, lasciati al portiere, l’Amministrazione dovrà dimostrare di aver inviato la seconda raccomandata: in caso contrario, tutta la cartella sarà nulla. Infine, bisogna citare il caso di cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di accertamento contro i quali era stato proposto tempestivo ricorso al prefetto. In questi casi il motivo di ricorso avverso la cartella sarà  la mancanza del provvedimento prefettizio previsto a pena di nullità dalla legge. Inutile sottolineare quanto sia importante conservare tutti i documenti e i dati relativi ai ricorsi presentati per un tempo di almeno 5 anni dalla presentazione degli stessi. Se hai ricevuto una cartella esattoriale e vuoi essere sicuro di muoverti con il piede giusto, chiedi assistenza all’Unione Nazionale Consumatori. Sapremo supportarti e risolvere il tuo problema. Leggi anche: Ho ricevuto una cartella esattoriale riguardante verbali che non mi sono mai stati notificati. Posso oppormi al pagamento? Risposta sul verbale di una multa non notificato

Autore: Valentina Greco Data: 27 agosto 2019
Condividi su: