A chi spettano gli indennizzi
Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.Azionisti
L’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatoreObbligazionisti subordinati
L’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.Modalità di accesso
Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto, ad una Commissione tecnica indipendente costituita presso il Ministero dell’Economia che valuterà le domande.Indennizzo diretto
Hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i soggetti risparmiatori persone fisiche – ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado – in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.Valutazione della Commissione
Per il restante 10% che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo semi-automatico, grazie alla semplificazione dei processi di verifica della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato. Per chi ha già ottenuto un ristoro parziale Potranno presentare la domanda coloro che hanno già ottenuto un ristoro parziale (si pensi agli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno aderito all’offerta transattiva di due anni fa e che potranno ricevere un ulteriore 15%). A dieci giorni dall’avvio del Fondo, giungono alla nostra associazione numerose segnalazioni di risparmiatori che lamentano molte difficoltà nella compilazione della domanda. Benché sia possibile depositare autonomamente la domanda, i nostri esperti sono a disposizione degli associati per fornire l’aiuto volto ad evitare di incorrere in quegli errori che potrebbero causare il rigetto dell’istanza: chi fosse interessato, potrà scrivere alla email: [email protected] indicando nell’oggetto “FIR”.Autore: Avv. Valentina Greco Data: 3 settembre 2019