CORONAVIRUS: Governo blocca rimborsi ai consumatori

Redazione UNC
3 Marzo 2020
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Inaccettabile e assurdo!  Il Governo sceglie strada peggiore per aiutare tour operator, che possono scegliere tra rimborso, pacchetto sostitutivo e voucher. Roma, 3 marzo 2020 – “Inaccettabile e assurda compressione dei diritti dei consumatori! Il Governo cancella, con un decreto, i diritti previsti dal Codice del Turismo, lasciando la facoltà al tour operator, in caso di recesso, di scegliere tra il rimborso, un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, oppure emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando quanto previsto dal decreto Coronavirus all’articolo 28, comma 5 pubblicato ora in Gazzetta. “E’ incredibile che il Governo, magari per paura di un no europeo, non abbia previsto un Fondo per i tour operator a cui poter attingere per i rimborsi, semmai prevedendo, come unica deroga, il termine troppo stringente dei 14 giorni previsti dal Codice del turismo per la restituzione dei soldi al consumatore” prosegue Dona. “C’erano decine di modi per aiutare, giustamente, i tour operator in difficoltà. Ma il Governo ha scelto il peggiore: l’unico che danneggia i diritti sacrosanti del consumatore” conclude Dona rimarcando “lo svilupparsi di un contenzioso con gli alberghi, laddove non inclusi nei pacchetti, sui quali il decreto ha preferito non dire nulla, lasciando i turisti alla mercé dei singoli albergatori che incasseranno denari per soggiorni ai quali i consumatori hanno rinunciato”. L’articolo 28 comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che deve ancora essere convertito in legge, prevede che i consumatori coinvolti in quarantena, che devono andare nelle zone rosse o intestatari di titolo di viaggio avente come destinazione Stati esteri dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, possono recedere dai contratti di pacchetto turistico, ma l’organizzatore del viaggio “può offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al  rimborso  nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere  un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al rimborso spettante“.
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