PRIVACY: multa Vodafone per telemarketing in violazione normativa

Redazione UNC
31 Luglio 2018
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Bene, ottima notizia! Ora vanno varati i decreti attuativi per i prefissi unici. Roma, 31 luglio 2018 – Il Garante per la Privacy ha comminato a Vodafone una sanzione amministrativa di 800.000 euro per aver svolto attività di telemarketing in violazione della normativa. “Bene, ottima notizia! Ora, però, basta con le telefonate indesiderate o addirittura moleste. E’ urgente che siano varati al più presto i provvedimenti attuativi che servono a rendere definitivamente operativa la legge n. 5 dell’11 gennaio 2018. Nonostante la riforma sia entrata in vigore il 4 febbraio, infatti, mancano ancora i prefissi unici che servono ad identificare e distinguere le chiamate telefoniche per finalità statistiche da quelle per pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Numeri che dovevano essere individuati dall’Autorità delle Comunicazioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Speriamo comunque che questa sanzione abbia un potere dissuasivo rispetto ad un telemarketing ormai selvaggio” conclude Dona. La sanzione fa seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all’operatore telefonico l’invio di sms e l’effettuazione di chiamate per finalità di marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o avesse addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. Era emerso che in meno di due anni milioni di persone erano state contattate attraverso telefonate o sms senza il loro consenso. Le campagne promozionali avevano riguardato sia clienti attuali, sia quelli potenziali, sia quanti avevano cambiato compagnia. Il Garante, quindi, ha contestato a Vodafone le violazioni previste dalla normativa privacy per l’effettuazione delle telefonate promozionali e l’invio di sms a un rilevante numero di utenti di telefonia fissa e mobile senza il loro consenso, nonché quella per aver realizzato gli illeciti utilizzando banche dati di particolare rilevanza e dimensioni. Il Garante, pur considerando in termini favorevoli l’atteggiamento della società che ha intrapreso una serie di misure volte a mettersi in regola, ha ritenuto che le violazioni commesse fossero di maggiore gravità rispetto a precedenti applicazioni di sanzioni della medesima specie, tenuto conto sia dell’elevatissimo numero di contatti realizzati in meno di due anni, sia dei differenti canali di contatto utilizzati (telefono fisso, mobile, sms) che hanno innalzato in modo esponenziale il livello di invasività delle campagne promozionali, sia la grandezza dell’operatore.
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