TELEFONIA: Agcom conferma la libertà agli utenti di scegliersi il modem

Redazione UNC
1 Agosto 2018
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Le compagnie telefoniche non potranno imporre condizioni (prezzo, volumi di dati o velocità) che limitino il diritto di scelta degli utenti. Roma, 1 agosto 2018 – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, approvando le misure attuative del regolamento europeo riguardante l’accesso ad una rete Internet aperta, ha confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad internet da postazione fissa. “Bene ribadirlo! Certo se fossimo in un Paese normale non ci sarebbe neanche bisogno di una delibera per impedire quello che a tutti gli effetti è un sopruso bello e buono da parte delle compagnie telefoniche” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “E’ ora di finirla di imporre agli utenti oneri aggiuntivi e mascherati. Abbiamo denunciato nei mesi scorsi all’Antitrust le principali compagnie telefoniche colpevoli di addebitare in modo non trasparente ben 10 costi dei servizi” conclude Dona. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con questa delibera, ha precisato che gli operatori telefonici non potranno rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla propria rete se l’apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminarne la qualità dei servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale scelta dal consumatore. I fornitori di accesso alla rete dovranno fornire ai propri clienti, attraverso i canali di assistenza, informazioni adeguate per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e la semplice configurazione degli apparati terminal, sostitutivi o integrativi, di propria scelta. Eventuali motivate restrizioni da parte degli operatori dovranno essere approvate dall’Autorità. I contratti stipulati con gli operatori non possono contenere condizioni (prezzo, volumi di dati o velocità, o altre pratiche commerciali) che limitino il diritto degli utenti finali ad utilizzare tali terminali. Qualora gli operatori offrano il terminale in abbinamento con servizi di connettività ne devono specificare chiaramente le condizioni di fornitura nonché garantire che il consumatore possa scegliere un proprio terminale fornendo tutte le specifiche necessarie al suo funzionamento. In particolare, nel caso vi sia una cessione a titolo oneroso, gli operatori dovranno indicare trasparentemente eventuali costi di installazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale. Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, il consumatore dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati. Inoltre nel caso di recesso, la mancata restituzione di un’apparecchiatura terminale non utilizzata dall’utente, ancorché ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l’utente.
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