TELEFONIA: AGCOM chiarisce quando usare il termine “fibra”

Redazione UNC
13 Luglio 2018
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Bene, basta con la finta fibra! Solo il 22% delle abitazioni ha reti interamente in fibra. Roma, 13 luglio 2018 – L’Agcom ha approvato il provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese dovranno d’ora in avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi di connettività. Il termine “fibra” potrà essere usato solo se l’infrastruttura è ftth/fttb. “Bene, basta con la finta fibra! Finalmente si dà attuazione al decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017. Dopo le recenti condanne per pratica commerciale scorretta comminate dall’Antitrust, ora è la volta dell’Autorità delle Comunicazioni” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Migliaia di famiglie sono state prese in giro in questi anni, considerando che nel 2017 solo il 22% delle abitazioni aveva a disposizione reti interamente in fibra” conclude Dona. L’associazione di consumatori ricorda che nel Dl Fisco (decreto legge n. 148/2017, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), si è previsto che costituisce pratica commerciale scorretta ogni comunicazione al pubblico dell’offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra le quali il collegamento in fibra fino all’unità immobiliare del cliente. Oggi arriva la definizione. L’Authority ha deciso che gli operatori che forniscono questi servizi tramite connessione fissa dovranno garantire, sia nei messaggi pubblicitari sia nelle comunicazioni commerciali e contrattuali, piena trasparenza nella presentazione delle infrastrutture fisiche sulle quali sono forniti i servizi. In particolare, gli operatori potranno usare il termine “fibra” (e affiancarvi aggettivi superlativi o accrescitivi), senza ulteriori precisazioni tecniche, solo se l’infrastruttura sottostante sia costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH). Nei casi in cui la fibra invece arrivi soltanto fino a nodi intermedi, come l’armadio di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la stazione radio base (FWA, Fixed Wireless Access), gli operatori non potranno usare la denominazione “fibra” se non affiancata alla dicitura “su rete mista rame” o “su rete mista radio”, presentandola in ogni caso in termini di uguale leggibilità o udibilità. Nei casi in cui l’infrastruttura sottostante non preveda l’utilizzo di fibra o comunque non abiliti la fruizione di servizi a banda ultralarga non potranno in alcun caso utilizzare il termine” fibra”.
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