L’esperto risponde su privacy e recupero crediti

Redazione UNC
3 Maggio 2016
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Sono senza lavoro da tre anni e già da un po’ ricevo chiamate da parte di società di recupero crediti. Non contesto la legittimità della chiamata (ho dei debiti ed è giusto che paghi appena avrò la possibilità), ma qualche giorno fa hanno davvero esagerato chiamando e spaventando “a morte” mia figlia che non è neppure maggiorenne. E’ un comportamento corretto? Purtroppo non è un caso isolato, sono numerosissimi i consumatori che ci scrivono denunciando comportamenti a dir poco aggressivi di alcuni operatori del recupero crediti, tanto che nei mesi scorsi abbiamo denunciato nuovamente all’Autorità Antitrust alcune società. Basta dare un’occhiata all’articolo sul nostro sito dal titolo Recupero crediti aggressivo per avere un’idea del fenomeno. Anche l’Autorità della Privacy è intervenuta sul tema stabilendo le regole per il corretto trattamento dei dati: non è lecito comunicare ingiustamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (ad es. familiari, colelghi, vicini di casa)  ed esercitare indebite pressioni. Sono poi ritenute illecite:
  • visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta);
  • comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  • utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;
  • affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.
Per maggiori informazioni Scarica il Vademecum Privacy e Recupero crediti Scopri tutte le nostre FAQ.
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