Reclamo N° 83595

Mattia
30 Gennaio 2018
Buongiorno, ho ricevuto due multe per eccesso di velocità ad Ancona, rilevate per mezzo di autovelox con successiva notifica via poste. Le multe risalgono a gennaio 2017, inviate mezzo posta nel mese di marzo, notificatemi a casa a fine maggio. Per comprendere se ci fossero i termini per fare ricorso, ovvero se fossero stati superati i famosi 90 giorni dall'accertamento, mi sono recato anche all'ufficio reclami del Comando di Polizia locale di Ancona, dove non è emerso con chiarezza cosa intenda il codice della strada con la parola "notifica". Ho tentato il ricorso al Prefetto entro i termini e, detto fatto, ricorso respinto e multe raddoppiate. Solo ora vengo a sapere dalle parole del Prefetto che "l'affermato principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato (cfr. Corte Costituzionale n. 477/2002 e 28/2004) fa si che tale notifica si perfezioni per il notificante al momento della consegna dell'atto al notificatore [poste], mentre per il notificato al momento del ricevimento dell'atto stesso". Allora io mi chiedo, i 90 giorni tra accertamento e notifica descritti dal codice della strada (art.201 comma 1 e 5), perchè si riferiscono al notificatore e non al notificato. Chi tutelano, il notificatore (che si garantisce un introito) o il notificato (che avrebbe modo di comprendere l'errore, di ricordarsi del giorno dell'infrazione e di essere in un certo modo rieducato)?? A questo punto, ci sono i termini per un ricorso al Giudice di Pace? Vi ringrazio
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