Reclamo N° 343843
Sabrina
27 Novembre 2024
ormulo la presente per contestare fermamente la
legittimità della vostra pretesa creditoria contenuta nel sollecito di pagamento del 04.09.2024 003-597-000-318 relativo
ad un supposto parcheggio da voi dichiarato effettuato in data 30/07/2024 in Piazza Guglielmo Marconi senza specificare un numero stradale di riferimento, in cui l'unica prova è la foto di una targa bianca su sfondo nero dalla quale non si evince in quale punto della piazza, che vi ricordo è piuttosto grande sia stata fatta la foto, per il mio avvocato la foto potrebbe essere anche stata fatta fuori dal presunto punto di parcheggio solo di passaggio, ricordandovi che i parcheggi su piazza marconi sono gestiti dal servizio di parcheggio comunale .
Rilevo, infatti, che le modalità di rilevazione della targa di riconoscimento del veicolo non rispondono
ad alcun requisito minimo di legittimità previsto dal nostro ordinamento giuridico e pertanto le
immagini eventualmente rilevate da un sistema non omologato né revisionato, come pure le date e gli
orari delle rilevazioni, risultando privi dei requisiti minimi di attendibilità, non possono essere
utilizzate a scopi sanzionatori o applicativi di qualsivoglia penale contrattuale. Faccio presente al
riguardo che i sistemi di rilevazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli devono
essere qualificati quali strumenti di misura e, come tali, soggetti all’osservanza dei canoni della
Metrologia legale in quanto impiegati per scopi legali.
Rappresento poi che con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa
agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive)
-, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla direttiva
2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel
vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, ovvero controlli per motivi di
interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente,
imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a
verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4,
comma c) della direttiva MID. La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID non è incentrata
sullo strumento di misura ex se, bensì sulla sua specifica destinazione d’uso, ed essendo fuor di
dubbio che i sistemi di rilevazione aventi lo scopo di effettuare verifiche sulle targhe sono strumenti e/o sistemi
di misura finalizzati agli “scopi legali” declinati nella direttiva MID, in quanto destinati a controlli per
motivi di transazioni commerciali, sono soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della
Metrologia legale applicabili. Ebbene, per poter essere utilizzati ai fini anzidetti, tali categorie di
strumenti dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologico legali della
normativa interna nazionale.
Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-digaranzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il facsimile di domanda di ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai
sensi degli artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902.
Rammento, inoltre, che la ormai costante giurisprudenza in tema di rilevazioni di transiti e targhe a
mezzo di sistemi elettronici (da ultima Cassazione n. 10505/24) utilizzati dalla Pubblica
Amministrazione, ha sancito la necessità della sottoposizione di qualsivoglia dei suddetti sistemi
elettronici di rilevazione al procedimento Ministeriale di omologazione, ciò a pena di illegittimità
della rilevazione. E’ quindi facile dedurre che se risulta illegittima la rilevazione di dati ad opera di
un sistema elettronico privo della necessaria omologazione utilizzato dalla Pubblica
Amministrazione, dovrà a maggior ragione ritenersi parimenti illegittimo un sistema analogo
utilizzato da un privato.
In conclusione, il sistema da voi utilizzato per l’accertamento della eventuale sosta risulta privo
dei requisiti di legalità atti a consentirne l’utilizzo per lo scopo cui è stato da voi destinato e
pertanto le rilevazioni da esso effettuate si palesano affette in radice da nullità assoluta,
risultando illegittima e infondata, anche sotto il profilo probatorio, l’attività accertativa
strumentale svolta a fini contrattuali.
Segnalo, inoltre, che:
a) l’informativa contrattuale e l’informativa privacy affissi in loco sono incompleti, fuorvianti
ed ingannatori;
b) il contratto di parcheggio non è affisso in loco né è reperibile sul vs. sito web, con ogni
conseguenza in ordine alla nullità della clausola che prevede una tariffa oraria (o “penale” che
la si voglia appellare) in quanto palesemente vessatoria giacchè contenente la previsione di
una tariffa/penale fuori mercato;
c) le modalità di conclusione del contratto di parcheggio non rispettano i dettami degli artt. 1336
e 1341 del codice civile in quanto non viene rilasciato alcun biglietto all’ingresso dell’area, la
sbarra perennemente alzata e l’inesistenza di altro sistema di blocco non fanno percepire
all’utente l’accesso ad un’area vincolata e regolamentata, il rilevamento automatico della
sosta avviene da remoto attraverso la registrazione delle immagini delle auto che accedono
all’area. Nessun comportamento esplicito viene richiesto all’utente per la conclusione del
contratto se non quello di parcheggiare nell’area;
d) le informazioni sull’onerosità del servizio di parcheggio sono totalmente ingannatorie atteso
che viene dato estremamente maggior risalto alla informazione circa la gratuità del parcheggio
per la prima ora rispetto alla onerosissima tariffa applicata dal 60° minuto di parcheggio in
poi;
e) l’inciso “per la durata massima stabilita” risulta generico e, come tale, non pienamente
intelleggibile dal malcapitato utente (che peraltro accede liberamente all’area);
f) quand’anche (ragionando per assurdo) le immagini della targa rilevate dal sistema potessero
essere ritenute legittime, non potrebbero comunque costituire una valida prova della
permanenza continuata del veicolo oltre la durata massima stabilita nell’area da voi indicata,
ciò in ragione del fatto che il veicolo ben avrebbe potuto uscire dall’area entro il 60° minuto
per poi rientrarvi per una seconda sessione di parcheggio conclusasi entro la durata massima
stabilita;
g) gli orari di ingresso ed uscita dal parcheggio, essendo stati rilevati da un sistema elettronico
privo di qualsivoglia attendibilità metrologica e gestito in completa autonomia da una delle
due parti contrattuali, non avendo alcuna affidabilità sono totalmente privi di valore
probatorio.
In ragione di quanto precede, vi diffido dall’avanzare nei miei confronti ulteriori irricevibili
richieste di pagamento segnalandovi che in caso contrario mi vedrò costretto/a a tutelare i miei
interessi nelle opportune sedi giudiziari sia civili che penali.
Cordiali saluti
Sabrina Pecchi
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