Danno del chirurgo estetico

Redazione UNC
14 Marzo 2014
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Mi sono rivolto ad un chirurgo estetico (dentista) per effettuare un particolare intervento, ma il risultato è assolutamente difforme da quanto previsto. Anche in questo caso il medico non è tenuto a garantirmi il buon esito? Il medico deve sempre e comunque essere giudicato in funzione della regola della “speciale diligenza” prevista dall’art. 1176 cod. civ.; sarà indiligente anche quando avrà promesso un risultato e non lo avrà ottenuto per sua colpa purchè sia possibile dimostrare la “promessa”; è opportuno accordarsi per iscritto circa i risultati richiesti, ovvero essere accompagnati, ai colloqui, da terzi che possano poi testimoniare gli impegni particolari assunti dallo specialista circa il risultato estetico da conseguire. Se lo specialista non intende mettere per iscritto quanto promesso è utile valutare attentamente l’opportunità di sottoporsi ad un intervento d’elezione (e quindi non necessitato) di natura prettamente estetica. (Nicola Todeschini)
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