ABC codice del turismo spiega tutto quello che c’è da sapere sul provvedimento entrato in vigore il
21 giugno 2011 (Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011) con l’intento di favorire lo sviluppo di una regolamentazione organica del
settore turistico, ma anche per accrescere le tutele del
turista-consumatore (che quindi non è più attualmente disciplinato dal Codice del Consumo come era in passato).
Una delle precisazioni di maggior rilievo riguarda l’
equiparazione tra agenzie di tipo tradizionale e agenzie on-line: in caso di
vacanza rovinata, dunque, chi ha acquistato un pacchetto
all inclusive su Internet beneficerà delle medesime tutele che sono riconosciute a chi acquista nei canali tradizionali.
Per quanto riguarda il
diritto di ripensamento (tradizionalmente riconosciuto a chi acquista sul web), si prevede che per i pacchetti turistici venduti
on-line, il venditore debba comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso; in caso contrario il consumatore potrà recedere anche dal contratto turistico.
Altro elemento degno di nota è quello previsto all’art. 43, laddove si precisa che si considera come inesatto adempimento “le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati”; all’art. 47 si prevede poi specificatamente il
danno da vacanza rovinata (fino ad ora riconosciuto soltanto a livello giurisprudenziale), facendolo dipendere anche dal tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Per il
reclamo, che il consumatore può inoltrare in caso di disservizi turistici, inoltre, il Codice semplifica il percorso del consumatore perché oltre alla tradizionale raccomandata da inviare entro
10 giorni dal rientro, è possibile inviare il reclamo anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
Scarica il Codice del Turismo
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Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 15 gennaio 2018