ANTITRUST: sanzione a Wind passata inosservata

Redazione UNC
5 Settembre 2017
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori La multa di 500 mila euro per la riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni è una sentenza importante che rimarca i confini dello ius variandi  Roma, 5 settembre 2017 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato nei giorni scorsi una sanzione di 500 mila euro a Wind Tre per la pratica commerciale, ritenuta scorretta, consistente nell’aver ridotto il periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa e/o dati Infostrada prevedendo, a carico di coloro che volevano esercitare il diritto di recesso, l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue nel caso di offerte abbinate alla vendita di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi), oppure, nel caso di opzioni a durata minima, richiedendo il corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem (pari a 40 euro) e/o dell’apparato denominato “Google Chromecast” (pari a 34,90 euro) dovuti in caso di cessazione anticipata per la violazione dei vincoli di durata, pari rispettivamente a 24 e 30 mesi. “Una sentenza importante, che a causa del periodo ferragostano, è invece passata inosservata sugli organi di informazione. Un peccato, perché si rimarcano in modo molto chiaro i confini dello ius variandi“, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Ora si spera che le compagnie telefoniche, che, come le banche, si aggrappano spesso sui muri pur di fare i loro comodi, interpretando le leggi a proprio uso e consumo, alla ricerca di cavilli e pretesti, comincino finalmente a rigare dritte, rispettando i già pochi ed insufficienti diritti che la legge riconosce ai consumatori”, prosegue Dona. “Nella sentenza si ribadisce che le compagnie telefoniche non possono applicare addebiti, anche se questi sono regolarmente previsti dal contratto, nel momento in cui l’esercizio del diritto di recesso del consumatore rappresenta la conseguenza di una scelta unilateralmente imposta dal professionista che ha deciso autonomamente di modificare le condizioni contrattuali. In questo caso, anche se il cliente aveva sottoscritto un contratto, vincolandosi ad esempio per un certo numero di mesi, non si può considerare come se fosse inadempiente e non si possono prevedere aggravi economici a suo carico”, prosegue Dona. “Insomma, il consumatore che non intende accettare le modifiche imposte unilateralmente dalla società, non deve essere indebitamente condizionato e deve avere la totale libertà di scelta di recedere”, conclude Dona.
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