La truffa dell’IBAN: risarcisce la banca del truffatore

Massimiliano Dona
1 Luglio 2025
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Voi lo sapevate che con la truffa dell’IBAN: risarcisce la banca del truffatore

Come nasce la truffa dell’IBAN manomesso

Una clinica privata riceve via email una fattura da un fornitore abituale: oltre 6.000 euro da pagare. La mail sembra autentica, il documento anche. Ma c’è un dettaglio invisibile: l’IBAN è stato manomesso. Dietro c’è una classica truffa da “business email compromise”: qualcuno ha intercettato le comunicazioni tra cliente e fornitore, ha modificato il numero di conto e ha rimandato tutto. La clinica, ignara, esegue il bonifico. Ma i soldi finiscono nelle mani sbagliate.

La scoperta del raggiro e il ruolo delle banche

Solo qualche giorno dopo, arrivano i solleciti del vero fornitore e la truffa viene scoperta. Troppo tardi. Il denaro è sparito. Ma la clinica non si arrende: presenta ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Due le banche coinvolte: quella della clinica, che ha eseguito il bonifico, e quella del truffatore — che, per coincidenza, è anche la banca del vero fornitore.

L’identificativo unico e la normativa sui pagamenti

E qui viene il punto interessante. Le due banche si difendono invocando la normativa sui pagamenti, quella che prevede che l’IBAN sia l’“identificativo unico”. In pratica: se il cliente inserisce un IBAN, la banca non è tenuta a verificare a chi appartenga. Sembra semplice… ma forse troppo. Perché nella sua decisione del 25 marzo 2025, il Collegio di Roma dell’ABF ribalta la prospettiva: la responsabilità non è della banca che ha eseguito il bonifico, bensì di quella che ha ricevuto il denaro. Perché in questo caso quella banca conosceva entrambi i soggetti coinvolti: il cliente vero e il truffatore. Entrambi avevano un conto presso di lei. E quindi avrebbe potuto accorgersi che qualcosa non tornava.

La responsabilità della banca ricevente nella truffa IBAN

Secondo l’ABF, non servivano controlli approfonditi o indagini straordinarie. Bastava la normale diligenza professionale: verificare se il nome del beneficiario corrispondeva all’IBAN. In questo caso era evidente che non c’era corrispondenza, e che il bonifico era anomalo. Il Collegio ha chiarito che, quando una banca ha gli strumenti per prevenire un errore e non lo fa, non può nascondersi dietro il rispetto formale delle regole. Il principio è quello della responsabilità contrattuale: la banca deve agire con correttezza, buona fede e attenzione. Anche se il cliente ha sbagliato, la banca deve fare la sua parte. Se può evitare un danno, deve farlo. Ecco perché l’ABF ha condannato la banca del truffatore a risarcire la clinica per 3.000 euro, circa metà dell’importo perso. Non è tutto il danno subito, ma è un segnale forte: anche le banche che ricevono i fondi devono vigilare, soprattutto quando hanno tutti gli elementi per farlo senza sforzi eccessivi. La vera novità? È che per una volta la colpa ricade sulla banca di destinazione, quella del truffatore! E questo è un messaggio nuovo: le frodi digitali colpiscono tutti, e non è detto che siano sempre inevitabili.

Per saperne di più ascolta il podcast La truffa dell’IBAN: risarcisce la banca del truffatore

E voi lo sapevate? 

Autore: Massimiliano Dona
Data: 02 luglio 2025

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