Reclamo N° 130476
Giuliano
24 Novembre 2018
In data 14 settembre 2018 il sottoscritto ha acquistato un'autovettura usata presso il rivenditore All Motors di Mattia Bissola, Via Ettore Ponti n. 46 Milano. L'acquisto ha riguardato un'autovettura Fiat 500L 0.9 Twinair Natural Power targata ET786BH, prima immatricolazione in data 30/09/2013. Il prezzo pattuito ed interamente pagato è stato di €uro 8.300,00, comprensivo delle spese per il passaggio di proprietà.
Nel suo annuncio (del quale conservo copia) il venditore dichiarava, testualmente, quanto segue: “VETTURA PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, SEMPRE MANIACALMENTE TAGLIANDATA...AUTO TOTALMENTE GARANTITA PER 12 MESI...”. Indicava, inoltre, che l'autovettura aveva 134.200 chilometri e, che tra gli altri optionals, erano compresi i sensori di parcheggio assistito anteriori e lo start/stop automatico. Diversamente da quanto indicato nell'annuncio, al momento dell'acquisto, il venditore ha comunicato che l'autovettura, anziché 134.200 chilometri, aveva percorso, in effetti, 146.100 chilometri ed aveva dei danni sulla carrozzeria e al parabrezza derivanti da una grandinata. Si è avuto modo di constatare, inoltre, che tra gli optionals non erano compresi i sensori di parcheggio assistito anteriori e lo star/stop automatico. Il venditore comunicava, inoltre, che l'autovettura aveva avuto dei problemi di meccanica alla frizione, al volano al cambio, ma che questi erano stati sistemati, con oneri a carico del precedente proprietario (ALD Automotive Italia), al quale il rivenditore aveva fatto richiesta di risarcimento danni e che tale risarcimento, a seguito della controversia instaurata, è stato interamente riconosciuto.
Nonostante ciò, in considerazione del fatto che i problemi di meccanica erano stati riparati e che il venditore garantiva la perfetta funzionalità dell'autovettura, il sottoscritto decideva di concludere comunque l'acquisto per il prezzo pattuito, per il quale il rivenditore rilasciava quietanza, ricevendo in cambio i documenti dell'autovettura nonché copia della ”Dichiarazione di Conformità veicolo usato”, che solo adesso si è scoperto essere incompleta in quanto mancante delle pagine 7, 8, 9 e 10.
Da Milano, il sottoscritto si è trasferito a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, per andare a trovare dei parenti della moglie. Proprio a Civitanova Marche, dopo che con l'autovettura erano stati percorsi, complessivamente, meno di 1.000 chilometri, si sono presentati i primi problemi. Infatti, la mattina del 18 settembre 2018, dopo appena 4 giorni dall'acquisto dell'autovettura, il computer di bordo ha segnalato un guasto al motore e, prontamente, ho provveduto ad avvisare For Dealer Srl per l'attivazione della garanzia, comunicando l'accaduto al numero telefonico 06.72404505. For Dealer, con mail del 18/09/2018 delle ore 09:50, trasmetteva al sottoscritto il modulo per la compilazione del preventivo per la riparazione. Nella stessa giornata, mi sono recato presso un'officina meccanica della zona (Autoclub Marche Service, Via S. Pellico n. 10, Civitanova Marche) che, dopo aver eseguito la diagnosi sull'autovettura, riscontrava la mancata accensione del cilindro n. 1, mancata accensione probabilmente dovuta ad un difetto di funzionamento della bobina. Di quanto accaduto, con una mail del giorno successivo, 19 settembre 2018, trasmessa alle ore 10:18, mettevo al corrente dell'accaduto il Sig. Mattia Bissola, dal quale avevo acquistato l'autovettura.
In considerazione del fatto che dovevo ritornare in Sicilia, decidevo di far riparare l'autovettura una volta tornato a Mazara del Vallo, cosa che ho fatto, rivolgendomi all'officina meccanica Di Gregorio Vincenzo, che stilava il preventivo per la riparazione che veniva trasmesso a For Dealer. Inizialmente, For Dealer riconosceva al sottoscritto solo un rimborso parziale della spesa da sostenere che, a seguito delle rimostranze del sottoscritto, veniva rettificato, riconoscendo un risarcimento per l'intera entità del danno. A questo punto, si è proseguito con la riparazione dell'autovettura, mediante la sostituzione della bobina del cilindro n. 1, previa autorizzazione ricevuta da parte di For Dealer.
Purtroppo, nonostante il cambio della bobina sul cilindro n. 1, il problema non è stato risolto, anzi si è acuito, visto che, ogni mattina ed anche la sera, a motore freddo sull'autovettura non avveniva l'accensione della miscela aria-benzina nel cilindro n. 1. Alla luce di ciò, ho riaperto la segnalazione di guasto con For Dealer, la quale, con mail del 08/10/2018 delle ore 08:06, trasmetteva al sottoscritto il modulo per la compilazione del preventivo per la riparazione. Ho nuovamente incaricato un'auto officina di mia fiducia di effettuare le diagnosi necessarie per la ricerca del guasto e, da una prima e abbastanza approfondita verifica, è stato riscontrato che il problema di mancata accensione che si era verificato nel cilindro n. 1 non era dovuto alla bobina (il problema persisteva nonostante il cambio della stessa), non era dovuto alle candele (erano state da poco cambiate) e non era dovuto neanche ai fili delle candele (come aveva suggerito il Sig. Mattia Bissola), visto che su questo motore non esistono i fili delle candele, in quanto la bobina è montata direttamente sul cilindro.
A seguito dei controlli effettuati, in un primo momento sembrava che il guasto era dovuto all'iniettore della benzina in quanto il meccanico ha appurato che l'iniettore del cilindro 1, per un suo probabile malfunzionamento, immetteva troppa benzina nel cilindro con la conseguenza che la camera di scoppio restava troppo bagnata di benzina impedendo la corretta accensione della miscela benzina/aria. È stato constatato, inoltre, che il problema cessava nel momento in cui la temperatura del motore aumentava e l'eccesso di benzina si asciugava più velocemente. Effettuata la verifica degli iniettori, gli stessi, in un primo momento ritenuti guasti, sono risultati funzionanti e, pertanto, l'officina meccanica è andata alla ricerca dell'effettivo guasto, analizzando le altre componenti del motore della Fiat 500L targata ET786BH.
Dopo numerosi ed attenti controlli, effettuati con autodiagnosi e con prove su strada, sono stati riscontrati i guasti che sono stati elencati nel preventivo che, in data 15/11/2018, è stato trasmesso a For Dealer. In buona sostanza, per la risoluzione del guasto al motore è necessario sostituire l'attuatore (modulo twinair), il turbo compressore, l'elettrovalvola, diverse guarnizioni, filtro olio e filtro aria, per un totale complessivo, compreso manodopera e IVA, di €uro 2.439,47.
In data 15/11/2018 For Dealer comunicava l'esito della gestione del preventivo, proponendo la riparazione dell'autovettura mediante la sostituzione di attuatore, elettrovalvola e turbo compressore e riconoscendo, per la riparazione, n. 5 ore di manodopera. Nel dettaglio, For Dealer, trasmetteva all'officina meccanica, con due separate mail, l'esito della gestione del preventivo allegando, alle predette mail, due comunicazioni riportanti lo stesso numero di protocollo (13144).
Con la prima comunicazione For Dealer determinava un costo di ripristino per attuatore ed elettrovalvola di €uro 989,13, IVA compresa, inferiore al prezzo di listino dei due ricambi, pari ad €uro 1.095,12, IVA compresa, indicando che il sottoscritto doveva accollarsi una percentuale dell'83,33% della spesa da loro determinata, pari ad €uro 824,23, da versare anticipatamente a For Dealer, la quale avrebbe provveduto a spedire i ricambi con corriere espresso.
Con la seconda comunicazione For Dealer determinava un costo di ripristino per il turbo compressore di €uro 1.107,79, IVA compresa, inferiore al prezzo di listino del ricambio, pari ad €uro 1.239,89, IVA compresa, indicando che il sottoscritto doveva accollarsi una percentuale del 93,75% della spesa da loro determinata, pari ad €uro 1.038,54, da versare anticipatamente a For Dealer, la quale avrebbe provveduto a spedire il ricambio con corriere espresso.
Nessun rimborso veniva proposto da For Dealer per gli ulteriori ricambi necessari e per le ulteriori ore di manodopera necessarie!
In buona sostanza, a fronte di un preventivo di riparazione dell'importo di €uro 2.439,47, For Dealer proponeva un rimborso, a quanto pare, di €uro 417,15 (importo mai comunicato ufficialmente e da verificare), rimborso assolutamente inadeguato ed inaccettabile per il guasto riscontrato e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
I guasti riscontrati sull'autovettura Fiat 500L targata ET786BH non sono difetti di conformità, riconducibili all'art. 128 del Codice del Consumo, come erroneamente ritenuto da For Dealer, ma gli stessi rientrato in una fattispecie diversa e, precisamente, nell'ambito dei cosiddetti “vizi occulti”, per i quali la nostra legislazione fornisce la tutela di cui agli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.
Infatti, occorre evidenziare come è lo stesso Codice del Consumo, agli articoli 127 e 135, a prevedere che le disposizioni in esso contenute “...non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi...” (art. 127) e che, sempre le disposizioni in esso contenute “...non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” (art. 135).
Nonostante l'applicabilità delle norme del Codice Civile al caso di specie, norme che saranno evidenziate più avanti, anche il Codice del Consumo prevede un'apposita tutela per quel consumatore che acquista un bene usato che si dimostra non conforme a quanto dichiarato dal venditore. Infatti, l'art. 129 del Codice obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, beni che:
debbono essere idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
debbono essere conformi alla descrizione fatta dal venditore e possedere le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
debbono presentare la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
debbono, altresì, essere idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
L'art. 129 continua con ulteriori precisazioni, disponendo, al comma 3, che “Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore”. Al comma 4, invece, precisa che “Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione”.
Al successivo Art. 130 (Diritti del consumatore), il Codice del Consumo enumera una serie di obblighi per il venditore e di diritti per il compratore, disponendo, tra le altre cose, che:
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Le spese di cui ai punti 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
5. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
1. qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
2. qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi dell'articolo 130.
Esaminando le disposizioni del Codice del Consumo, non vi è ombra di dubbio che, tale codice, fornisce ampia tutela a quei consumatori che, dopo aver acquistato un bene di consumo, si ritrovano con un bene difettoso, non idoneo all'uso al quale serve abitualmente, non conforme alla descrizione fatta dal venditore, che non presenti la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
Tutela che, comunque, non esclude quella prevista da ulteriori riferimenti normativi, come nel caso di specie, al quale è applicabile, come precedentemente precisato, la tutela prevista dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.
Il Codice Civile, infatti, all'articolo 1490, pone una norma a tutela degli acquirenti, obbligando il venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Alla luce di tale disposizione, quindi, laddove la cosa sia caratterizzata da vizi, il compratore potrà chiedere, a seconda dei casi, la risoluzione del contratto o la riduzione proporzionale del prezzo. Il compratore, in ogni caso, ha anche un altro strumento a sua disposizione: potrà agire nei confronti del venditore per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in conseguenza dei vizi della cosa. Infatti, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1494 del codice civile, il venditore è in ogni caso tenuto al risarcimento del danno verso il compratore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai predetti vizi.
In sostanza, il risarcimento non è limitato ai soli danni relativi alle spese necessarie per eliminare i vizi, ma può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, compresi quelli inerenti la mancata o parziale inutilizzazione del bene acquistato o il lucro cessante, ad esempio per mancata rivendita (cfr., ad esempio, Cass. Civ. 7 marzo 2007, n. 5202).
L'azione di risarcimento del danno, oltre a poter essere proposta in ogni ipotesi di vizio della cosa venduta, è anche cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto, che con quella di riduzione del prezzo. Essa, infine, può anche essere esercitata a prescindere dalle altre due.
Ma per dare l'esatta dimensione alla problematica, è necessario esaminare le ultime sentenze giurisprudenziali, che, in maniera piena, hanno tutelato le ottime ragioni dei consumatori di fronte a fattispecie uguali a quella oggi prospettata.
La prima delle sentenze da esaminare è la Sentenza della Corte di Cassazione n. 21204 del 19/10/2016, con la quale la Suprema Corte ha stabilito, senza ombra di dubbio, che il venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta”, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile al venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto.
La Corte di Cassazione, con un preciso e chiaro percorso argomentativo, sottolinea come anche la mera presenza della clausola “vista e piaciuta” non sia sufficiente, di per sé, ad escludere la garanzia per vizi di cui all’art. 1490 del Codice Civile. Infatti, anche qualora l'autovettura sia stata “accettata” nello stato in cui si trovava all'esito delle verifiche effettuate prima dell'acquisto e delle rassicurazioni fornite dal venditore (anche attraverso la pubblicità) circa il buono stato conservativo dell'autoveicolo, trova comunque applicazione la garanzia contenuta nel suddetto art. 1490, anche e soprattutto nel caso di beni usati, dovendo ritenersi il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, BEN DISTINTO DAL SEMPLICE LOGORIO DEL BENE, dovuto al normale uso dello stesso.
La Corte continua affermando che «la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta - qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. Ne consegue che la clausola non possa escludere i vizi occulti, vale a dire quei vizi che si palesano successivamente ai controlli di rito (pre-acquisto) e si manifestano con l’uso effettivo del bene». Del resto, proseguono gli Ermellini, «l’espressione "vista", se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall'acquirente al primo esame».
Al di là delle summenzionate argomentazioni, i supremi giudici si soffermano sull’interpretazione del regolamento contrattuale e precisano come sarebbe contrario alla buona fede ed all'equità del sinallagma sostenere che la clausola de qua possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Questo non significa che la clausola sia inefficace, ma semplicemente che la sua portata applicativa risulta limitata ai vizi riconoscibili ictu oculi o a quei vizi che avrebbero potuto essere conoscibili con un diligente controllo del bene. La piana accettazione dei vizi occulti determinerebbe un ingiustificato squilibrio del sinallagma contrattuale. In altre parole, con quel sintagma si intende riferirsi allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, cioè così come possa essere, ragionevolmente, percettibile e manifesto.
In conclusione, la Suprema Corte, alla luce dei principi contrattuali di equità, di buona fede e di un corretto sinallagma del contratto, accoglie il ricorso affermando che «il venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto».
Sullo stesso solco tracciato dalla Cassazione, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 1516/17 del 07/03/2017 ha chiarito che, nel caso di acquisto di un’autovettura usata, la clausola «vista e piaciuta» eventualmente inserita nel contratto esonera il venditore dalla garanzia solo per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e da lui non taciuti in mala fede, ma non anche per i vizi occulti che non potevano in alcun modo essere verificati dal consumatore prima dell’acquisto, come nell’ipotesi del funzionamento del motore.
Per comprendere la vicenda facciamo un esempio. Immaginiamo che una persona compri un’auto di seconda mano presso un rivenditore di auto usate. Nel contratto è presente una clausola in cui si specifica che l’acquirente, dopo aver visto il mezzo, dichiara di essere soddisfatto dello stesso e di accettarlo nelle condizioni in cui esso si trova al momento della vendita (cosiddetta clausola «vista e piaciuta»). Senonché dopo qualche mese il motore fonde o si rompe. Il consumatore si reca dal venditore per ottenere la sostituzione del motore o, in alternativa, la risoluzione del contratto. Quest'ultimo, invece, non ne vuol sapere e si aggrappa alla clausola «vista e piaciuta» con cui l’acquirente ha dichiarato di aver visionato il mezzo e di averlo trovato di proprio gradimento. Chi dei due ha ragione?
Secondo la sentenza in commento, i vizi al motore non sono da considerare come «riconoscibili con la normale diligenza» (lo potrebbero essere, invece, dei problemi alla carrozzeria); pertanto il compratore ha diritto alla garanzia nonostante abbia firmato la clausola «vista e piaciuta».
Per la Corte, infatti, la clausola contrattuale «vista e piaciuta», che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché essa non può riferirsi ai vizi occulti. Anche se l’auto è datata ed a prescindere dal chilometraggio e/o dalla data di immatricolazione dell’autovettura, la rottura o il guasto considerevole del motore o dei suoi principali componenti, deve considerarsi un vizio occulto, perché non verificabile prima dell’acquisto medesimo, e tale da influire sulla stessa idoneità all’uso del bene acquistato. Conseguentemente, l’acquirente ha diritto a sua scelta alla riparazione o sostituzione dell’auto oppure ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Cosa resta da chiarire? Nulla! L'acquisto effettuato dal sottoscritto presso la ditta All Motors di Mattia Bissola rientra nelle fattispecie esaminate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d'Appello di Roma. Non vi è dubbio che, dopo pochi giorni dall'acquisto (appena 4) e dopo meno di 1.000 chilometri percorsi, i guasti riscontrati al motore della Fiat 500L targata ET786BH (guasto dell'attuatore o modulo twinair, guasto del turbo compressore e guasto dell'elettrovalvola del turbocompressore, senza considerare gli altri piccoli ricambi necessari) rientrano a pieno titolo nella fattispecie dei “vizi occulti”, come ben delineata dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza prima citata, con obbligo di integrale risarcimento a favore del compratore.
Nella fattispecie concreta cui si è venuto a trovare il sottoscritto, esistono tutti gli elementi della fattispecie astratta, non ultima la dichiarazione del venditore sul sito web www.autoscout24.it relativa alla “perfezione” della vettura in ogni sua parte e alla “totale garanzia” assicurata per 12 mesi.
In conclusione, ho chiesto l'integrale risarcimento dei danni per vizi occulti riscontrati sulla Fiat 500L targata ET786BH, danni dei quali è conservata la prova video e fotografica, per l'importo complessivo di €uro 2.439,47 (duemilaquattrocentotrentanove/47).
In subordine, stante che il precipuo interesse del sottoscritto è quello di riparare l'autovettura per portarla ad un livello ottimale di efficienza,ho comunicato di essere disponibile alla chiusura della lite transattivamente, per un importo che possa ritenersi soddisfacente e che, comunque, assicuri la riparazione a regola d'arte dell'autovettura, anche al fine di evitare lunghi ed inutili iter legali, stante l'assenza di dubbi interpretativi della vicenda.
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