ANTITRUST: sanzione da 3,6 mln a Mediamarket

Redazione UNC
3 Novembre 2022
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Mediaworld promuoveva prodotti che venivano abbinati a prodotti accessori, facendo così pagare un prezzo superiore a quello pubblicizzato.

Roma, 3 novembre 2022 – “Bene, ottima notizia. E’ incredibile che ancora oggi si possa credere di poter esporre un prezzo in modo poco chiaro, che non sia comprensivo di tutto, aggiungendo ex post accessori o servizi che poi accessori non sono, visto che secondo le segnalazioni pervenute all’Antitrust poi andavano acquistati. Oramai sono talmente tante le condanne dell’Antitrust su questo tema, basti pensare alle compagnie aeree, dai supplementi bagagli alle tasse aeroportuali, che è illusorio immaginare di poterla fare franca” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la sanzione da 3,6 milioni di euro a Mediamarket comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la condotta commerciale realizzata nei diversi punti vendita Mediaworld, per pratica commerciale scorretta.

Secondo l’Autorità la società ha utilizzato modalità ingannevoli per promuovere alcuni prodotti, spesso presentati come in promozione -sia nei volantini sia nei cartelli posizionati nei negozi- che invece venivano abbinati e venduti insieme ad un prodotto accessorio. In questo modo il consumatore pagava un prezzo superiore e diverso rispetto a quello pubblicizzato. Mediamarket ha altresì attuato pratiche scorrette e aggressive che imponevano al consumatore l’acquisto anche di prodotti accessori che non avrebbe altrimenti acquistato, sostenendo così un costo supplementare non previsto.

L’Autorità ha ritenuto che il professionista abbia adottato tale prassi commerciale nei confronti di prodotti particolarmente appetibili per il consumatore, come smartphone, Pc, Ipad, Playstation, Smart Tv, che, in media, presentano un prezzo non irrisorio e che vengono di frequente esposti al pubblico in “offerta”. Le vendite abbinate di accessori vengono realizzate e massificate, infatti, proprio in occasione di dette promozioni, in cui l’effetto “aggancio” risulta particolarmente rilevante ed efficace.

Per l’Antitrust questa pratica è in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto da acquistare e li induce – con modalità surrettizie – ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso, violando il dovere di diligenza e integrando una pratica commerciale scorretta.

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