Al via…. le vecchie regole sulla shrinkflation, bocciate dalla Commissione Europea.
È la situazione paradossale che si è venuta a creare. Il ministero del Made in Italy (Mimit), infatti, non ha posticipato l’entrata in vigore dell’art. 15 bis del Codice del Consumo (ossia del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), facendo inserire dal Governo lo slittamento in qualche decreto legge in discussione in Parlamento. Per cui, nonostante l’articolo sia già stato bocciato dalla Commissione Ue e sia stato oramai concordato con il Mimit un testo differente (dal 14 luglio si è chiusa ufficialmente la procedura TRIS e il nuovo articolo, quindi, è definitivo), il 1° luglio 2026 è entrata comunque in vigore la vecchia norma, ora superata. Ma andiamo con ordine.
Cosa è la shrinkflation?
Ricordiamo che il termine shrinkflation (in italiano “sgrammatura”) deriva dall’unione di due parole inglesi, il verbo to shrink (restingersi) e il termine “inflation” (inflazione), cioè il tasso di aumento dei prezzi. È una tecnica di marketing, una strategia che ridimensiona il peso consolidato di prodotti di largo consumo per mascherare l’inflazione, l’aumento del prezzo.
Una pratica per noi scorretta, anche se l’Antitrust ha respinto i nostri 3 dettagliati esposti in cui, grazie alle segnalazioni dei consumatori, denunciavamo il caffè passato da 250 a 225 grammi (con un rincaro implicito, a parità di prezzo esposto, pari all’11,1%), la mozzarella passata da 125 a 100 grammi (+25%), la pasta da 500 a 400 grammi (rincaro nascosto del 25%), il riso da 1 kg a 850 grammi (+17,6%). In tutti questi casi e in molti altri la confezione resta identica per altezza, lunghezza e larghezza
Cosa è la procedura Tris?
La procedura TRIS (Technical Regulations Information System) è la procedura di notifica dell’Unione Europea nata per prevenire la creazione di barriere tecniche al commercio e garantire che le leggi nazionali siano compatibili con il diritto UE prima della loro definitiva approvazione.
Come funziona?
- Notifica preventiva: Uno Stato membro (es. l’Italia) invia alla Commissione Europea una bozza di legge o di decreto che introduce nuove regolamentazioni tecniche, in modo che la Commissione Ue e gli Stati membri dell’UE possano esaminarla preventivamente, prima che sia adottata.
- Periodo di “status quo” (stand-still): Scatta un periodo di sospensione di tre mesi durante il quale la legge non può essere approvata.
- Valutazione: La Commissione Europea e gli altri Stati membri esaminano il testo per assicurarsi che non discrimini le aziende straniere e rispetti le regole del mercato europeo.
- Esito: Se vengono rilevati problemi, il periodo di blocco può essere esteso. Se non vi sono obiezioni, lo Stato membro può procedere con l’adozione definitiva del provvedimento.
Peccato che l’Italia non abbia seguito correttamente la procedura, tanto da guadagnarsi una procedura d’infrazione (n. 2025/4000), notificata il 12 marzo 2025, ed essere costretta a rinviare per ben due volte l’entrata in vigore della norma, inizialmente prevista il 1° aprile 2025: 1° ottobre 2025 e 1° luglio 2026.
La terza proroga, invece, non c’è stata e dal 1° luglio 2026 i produttori dovrebbero applicare le vecchie regole bocciate. E questo nonostante il 14 luglio la procedura Tris si sia chiusa e, quindi, sia già stato concordato un nuovo testo, definitivo.
Ma quali sono le novità?
Come cambierà l’art. 15 bis del Codice del Consumo quando sarà recepito il testo concordato con la Commissione Ue?
A differenza di quanto riportato da molti, troppi, organi di informazione, che non hanno fatto fact checking, resta la scritta che la confezione “contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”. La novità è che mentre prima erano i produttori, anche per il tramite dei distributori italiani, a dover informare i consumatori, con quella dicitura, dell’avvenuta riduzione della quantità (o tramite l’apposizione di quella scritta sulla confezione di vendita o con un’etichetta adesiva), ora i produttori, anche tramite i distributori, dovranno mettere quella scritta a disposizione dei commercianti al dettaglio e poi saranno questi ultimi a doverla veicolare ai loro clienti, esponendola “nel punto vendita con modalità chiaramente visibili e leggibili da parte del consumatore”.
Insomma, nessun annacquamento della vecchia norma, semmai norma fiacca fin dall’inizio, dato che non si esplicita da nessuna parte che è una pratica commerciale scorretta la shrinkflation non comunicata correttamente al consumatore.
Per le vendite online, altra novità, si specifica che la comunicazione dovrà essere “resa disponibile all’atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l’acquisto siano informati”.
Un passo indietro, invece, il fatto che quest’obbligo di informazione si deve applicare per un periodo di soli tre mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato, mentre originariamente il termine era di 6 mesi (tempo comunque inadeguato). Un’ulteriore specifica, invece condivisibile, è che le disposizioni non si applicano se la riduzione della quantità dipende da “una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementa la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore d’uso complessivo per il consumatore”, come quando si passa a un detersivo concentrato.
A questo punto si auspica che il nuovo testo venga al più presto recepito nella legislazione italiana.
Autore: Mauro Antonelli




