Dall’8 agosto l’aeroporto di Catania ha accumulato centinaia di voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati in Sicilia o senza possibilità di arrivare. L’eruzione dell’Etna ha costretto a sospensioni totali dei voli, chiusure di singoli settori dello spazio aereo e contingentamenti degli arrivi all’aeroporto Fontanarossa.
Chi doveva partire dalla Sicilia si è ritrovato bloccato sull’isola. Chi in Sicilia doveva arrivarci per le vacanze ha visto sfumare albergo e biglietti già pagati.
Quali diritti abbiamo come consumatori?
L’eruzione è una “circostanza eccezionale”
Il primo punto da chiarire è che un’eruzione vulcanica che comporta la chiusura dello spazio aereo rientra tra le “circostanze eccezionali” previste dal Regolamento CE 261/2004. Se la compagnia dimostra che la cancellazione o il ritardo dipendono dall’eruzione e che non c’era modo di evitarli con misure ragionevoli, non è tenuta a versare la compensazione pecuniaria forfettaria che normalmente spetta in caso di cancellazione o ritardo: 250, 400 o 600 euro, a seconda della tratta.
Attenzione, però: circostanza eccezionale non significa che restiamo senza tutele. La Corte di giustizia ha infatti stabilito che l’eccezionalità dell’evento non fa venir meno l’obbligo di assistenza a carico della compagnia.
Bloccato in Sicilia, cosa ti spetta?
Se il volo viene cancellato, il Regolamento 261/2004 prevede una scelta tra chiedere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o la riprotezione, cioè un volo alternativo, il prima possibile o in una data successiva più comoda.
Chi sceglie di aspettare il volo alternativo ha diritto all’assistenza da parte della compagnia: pasti e bevande adeguati ai tempi di attesa e, se serve pernottare, hotel e trasferimento da e per l’aeroporto. Questo il diritto resta pienamente in vigore anche con l’Etna in eruzione.
Se il vettore non procura materialmente albergo o pasti e il passeggero è costretto ad anticipare le spese di tasca propria, è fondamentale conservare ogni scontrino e fattura, indispensabili per ottenere il rimborso in un secondo momento, a condizione che le spese sostenute fossero necessarie e di importo ragionevole.
Cosa fare in caso di ritardo?
Diverso, ma non meno tutelato, il caso del forte ritardo senza cancellazione. L’assistenza obbligatoria scatta dopo 2, 3 o 4 ore, a seconda della lunghezza della tratta.
Se il ritardo alla partenza arriva o supera le 5 ore, il passeggero ha diritto a rinunciare al viaggio e a chiedere il rimborso della parte di biglietto non utilizzata.
Attenzione all’inganno delle compagnie
A molti, le compagnie hanno comunicato che il loro volo non sarebbe partito più da Catania, ma da un diverso aeroporto, Trapani o Palermo, facendo credere ai passeggeri che si trattasse di una semplice modifica. Nessun transfer e nessun diritto, le compagnie hanno risposto alle proteste dei passeggeri dicendo che se non fossero arrivati in tempo il volo sarebbe regolarmente partito senza di loro.
Ma non funziona così!
Il Regolamento europeo 261/2004 dice chiaramente che la cancellazione è la “mancata effettuazione di un volo originariamente previsto”. Qui il trasporto contrattualmente previsto era da o per Catania. Un volo da o su Palermo, anche se con stesso numero e stesso orario, non è lo stesso volo!
Quindi non era una modifica, ma una vera e propria cancellazione con riprotezione presso un altro aeroporto e il passeggero ha diritto al rimborso integrale del biglietto.
Lo spiega il presidente di UNC Massimiliano Dona in questo video:
Vacanze in Sicilia saltate? Attenzione alla differenza
Se avevamo prenotato le vacanze in Sicilia e non siamo riusciti a partire perché il nostro volo è stato cancellato, c’è una differenza importante da fare. Il volo era stato acquistato singolarmente oppure era parte di un pacchetto turistico?
Chi ha comprato separatamente il volo, l’hotel, l’auto a noleggio e magari qualche escursione, nei confronti della compagnia aerea può far valere solo i diritti di rimborso o riprotezione, più l’assistenza quando prevista. Il Regolamento 261/2004, però, non obbliga il vettore a rimborsare anche l’albergo, il noleggio auto o le escursioni prenotate altrove: per queste voci di spesa occorre controllare le condizioni di cancellazione delle singole prenotazioni e l’eventuale assicurazione viaggio.
Il discorso cambia se è stato acquistato un pacchetto turistico, cioè volo e hotel venduti insieme da un unico organizzatore. In questo caso entra in gioco il Codice del turismo: se l’organizzatore non è più in grado di eseguire il pacchetto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, può risolvere il contratto restituendo integralmente quanto pagato, ma senza dover corrispondere un indennizzo aggiuntivo.
L’articolo 41 del Codice tutela, inoltre, il viaggiatore quando circostanze straordinarie che si verificano nella destinazione, o nelle sue immediate vicinanze, incidono in modo sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione. Non diamo per scontato, però, che qualsiasi vacanza prenotata altrove possa essere cancellata senza penali. Magari il viaggio può ancora essere fatto con soluzioni alternative, per esempio un volo da un altro scalo siciliano.
I consigli di UNC
Cosa fare, allora, se ci siamo trovati in una delle situazioni che abbiamo descritto?
- Farsi rilasciare dalla compagnia una comunicazione scritta che confermi la cancellazione o il ritardo e ne indichi la causa.
- Comunicare subito la scelta tra rimborso e riprotezione
- Chi decide comunque di partire deve chiedere espressamente anche l’assistenza dovuta, hotel e pasti compresi.
- Chi è costretto ad anticipare spese di tasca propria deve conservare scontrini, fatture e ricevute.
- Non accettare automaticamente un voucher, se si preferisce esercitare il diritto al rimborso in denaro.
Il reclamo va inviato direttamente alla compagnia aerea, allegando la prenotazione, la prova della cancellazione o del ritardo e le ricevute delle spese sostenute. Come ricorda l’ENAC, il primo reclamo deve sempre essere rivolto al vettore, solo se dopo sei settimane non arriva risposta, o la risposta non è soddisfacente, si può coinvolgere l’Ente, che però svolge una funzione di vigilanza e non liquida direttamente il rimborso al passeggero.
Quindi l’Etna può far venir meno la compensazione extra da 250 a 600 euro, ma non cancella il diritto al rimborso o alla riprotezione e, soprattutto, non cancella l’assistenza per chi resta bloccato in attesa di essere riprotetto.
Chiedi a UNC
Gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori stanno già gestendo molte segnalazioni e reclami di consumatori che hanno subito i disservizi legati al blocco dell’aeroporto di Catania. Scrivici per fare reclamo, valutare la documentazione e, se necessario, avviare anche la procedura di conciliazione.
Rivolgiti allo Sportello Turismo e Viaggi di UNC per far valere i tuoi diritti.



