ANTITRUST: segnalata Eni Gas e Luce per la prescrizione dei maxi conguagli

Redazione UNC
20 Marzo 2018
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori No ai maxi conguagli di Eni Gas e Luce. La prescrizione deve scattare dalla data della fattura. Roma, 20 marzo 2018 – L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust contro Eni Gas e Luce in relazione alla prescrizione delle bollette di luce e gas e al tema dei maxiconguagli: la società, infatti, si ostina a non riconoscere il beneficio della prescrizione quinquennale, anche nei casi in cui questa venga regolarmente eccepita dal cliente, come previsto dall’art. 2934 del Codice Civile. Per questo l’associazione di consumatori ha inviato una segnalazione all’Autorità della Concorrenza e del Mercato chiedendo di valutare se la pratica attuata da Eni Gas e Luce possa considerarsi scorretta: “la prescrizione, che il legislatore ha appena portato a due anni proprio per evitare i maxi conguagli, deve decorrere dalla data di emissione della bolletta che il consumatore riceve a casa” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Eni Gas e Luce, invece, la fa partire da quando riceve i dati di consumo dal distributore e, quindi, rifiuta di riconoscere la prescrizione eccepita dal consumatore” prosegue Dona. La tesi dell’azienda non ci sembra accettabile dal punto di vista del consumatore: Eni Gas e Luce anche nel corso delle procedure di conciliazione presso Acquirente Unico continua a sostenere che “non sono applicabili le norme di prescrizione, ma le norme contrattuali che, al contrario consentono illimitatamente il conguaglio dei consumi effettivi dal momento in cui vengono resi noti alla società di vendita”. In pratica si addossa la responsabilità per il ritardo nella fatturazione al Distributore (che, ricordiamo, è il soggetto incaricato di effettuare le letture), ma ciò – secondo UNC- non può essere opposto al consumatore che ha un rapporto esclusivamente con la società di vendita! “Non riconoscendo la prescrizione e imputando la responsabilità dei maxi conguagli alle inadempienze del distributore, si oppone un ostacolo al legittimo esercizio dei diritti contrattuali del consumatore. Da qui il nostro esposto” conclude Dona.
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