BANCHE: pubblicato decreto indennizzi per risparmiatori

Redazione UNC
21 Agosto 2019
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Ottima notizia, si chiude lungo percorso condiviso. Attivato il portale gestito da Consap. Roma, 21 agosto 2019 – Il Mef comunica di aver attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori. Pubblicato il decreto indennizzi. “Ottima notizia. Si chiude un lungo percorso condiviso” afferma l’avv. Corrado Canafoglia, che rappresenta l’Unione Nazionale Consumatori nella cabina di regia del Mef. “Ora potremo finalmente presentare le istanze. Siamo già pronti anche con la prova delle violazioni massive. Confidiamo, quindi, nell’accoglimento delle domande” conclude Canafoglia. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 195 del 21-08-2019.  Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), le domande di indennizzo, corredate di  idonea documentazione, devono essere inviate esclusivamente in via telematica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a.. Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
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