PRIVACY: Garante, multa a Iren da 3 milioni per telemarketing

Redazione UNC
22 Giugno 2021
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Garante Privacy multa Iren, società di energia, per telemarketing. Ma il Regolamento sul nuovo Registro non è ancora varato. Firma la petizione. Roma, 22 giugno 2021 – “Bene, ottima notizia! Continuano a fioccare sanzioni per le attività illecite di telemarketing e di teleselling. E’ incredibile, però, che il problema sia ancora irrisolto” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la sanzione da 3 milioni comminata dal Garante per la protezione dei dati personali a Iren, società di energia, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso. “Purtroppo, il nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, che non solo consentirà ai consumatori di poter iscrivere al Registro anche i loro cellulari, ma anche di revocare tutti i consensi precedentemente espressi, non è stato ancora definitivamente varato dal Governo. E’ una vergogna, visto che la legge che lo prevede è dell’11 gennaio 2018” prosegue Dona. “Per questo abbiamo lanciato la petizione sul nostro sito. Gli italiani non vogliono ricevere telefonate indesiderate, specie per una materia così delicata come l’energia, dove è impossibile capire al telefono se un’offerta è davvero più conveniente” conclude Dona. Per il Garante, il consenso, inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni a ulteriori titolari. Tali cessioni, infatti, non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico e informato dell’interessato. Sulla base di questo principio, il Garante ha comminato una sanzione di circa 3 milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A., società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso. La società aveva infatti trattato dati personali per attività di telemarketing, che non aveva raccolto direttamente, ma che aveva acquisito da altre fonti. Iren infatti aveva ottenuto liste di anagrafiche da una S.r.l., che a sua volta le aveva acquisite, in veste di autonomo titolare del trattamento, da altre due aziende. Queste ultime società avevano ottenuto il consenso dei potenziali clienti per il telemarketing effettuato sia da loro che da parte di terzi, ma tale consenso non copriva anche il passaggio dei dati dei clienti dalla S.r.l. all’Iren.
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