Animali da compagnia: quali sono secondo la definizione giuridica?

Redazione UNC
30 Maggio 2022
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La definizione di animali da compagnia è da sempre un tema poco chiaro e sfuggente: quali sono, quali specie ne fanno parte? A livello normativo esistono generalmente brevi descrizioni di questa categoria di animali, a cui raramente si aggiungono elenchi di specie. Questi ultimi, quando presenti, sono però spesso diversi e, comunque, sempre limitati. Ciò porta a pensare che gli unici animali che corrispondono alla definizione di animali da compagnia siano quelli inseriti in questi elenchi.

Cosa dice l’Europa sulla definizione di “animali da compagnia”

La normativa europea sta  ultimamente emanando regolamenti che contengono elenchi abbastanza simili, quasi a confermare di voler offrire un elenco ufficiale delle specie da compagnia, seppure non ancora completo. Ma è davvero così? E, soprattutto, è giusto sia così? L’ultima norma che ha contribuito a rendere disponibile un elenco delle specie animali da compagnia è il Regolamento n. 429/2016 (Animal Health Law) riguardante le malattie animali trasmissibili e la sanità animale. Qui si trova definito come animale da compagnia: “un animale detenuto delle specie elencate nell’allegato, tenuto a fini privati non commerciali”. Il Regolamento contiene quindi un elenco di specie, ma descrive anche tale categoria di animali con la finalità da compagnia a scopi privati diversi dal commercio. L’elenco riportato è quasi sovrapponibile a quello già proposto dal regolamento n. 576/2013/ UE sui movimenti non commerciali di animali da compagnia.

La normativa italiana sulla definizione di animali da compagnia

Nell’ambito delle normative italiane esistono altri esempi di definizione di animale da compagnia. A livello nazionale, il DPCM 28 febbraio 2003, Recepimento dell’accordo Stato-Regioni recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, ne fornisce uno. Definisce animale da compagnia: “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari.” Vi sono anche “compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.” Al contrario “gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia” (art. 1, comma 2). La Legge n. 281/91, in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, non contiene invece una vera definizione. Fa invece generico riferimento a “cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione” (art. 5). Similmente indica la Legge n. 201/2010, che ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. All’art. 1 stabilisce infatti che “per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia” (art. 1). Le definizioni e gli elenchi contenuti nelle norme giuridiche, al di fuori del loro ambito di applicazione, non devono però essere considerate alla stregua di “tavole della legge”. In sostanza significa che l’elenco delle specie che possono essere considerate da compagnia non è (ancora) un catalogo chiuso. Esso è potenzialmente ampliabile con tutte le specie animali che siano inquadrabili nell’ambito delle descrizioni fatte come “animali da compagnia”. In pratica, è come dire che potrebbero essere acquisiti come tali esemplari di qualsiasi specie. Non devono però essere animali selvatici o da reddito o soggetti la cui detenzione è vietata perché protetti o per altri motivi.

Liste positive e negative

Tornando alla domanda iniziale e cioè se è giusto che sia definito un unico elenco ufficiale delle specie da compagnia, bisogna considerare due aspetti. Il primo è che in realtà non tutte le specie sono adatte a essere detenute in cattività e non tutte interagiscono allo stesso modo con l’uomo. Per questo da qualche anno in Europa si stanno portando avanti proposte per le cosiddette “Liste positive”. Con queste si vorrebbe contribuire a regolamentare il commercio (e, quindi, la detenzione) di specie animali non convenzionali, principalmente selvatiche ed esotiche. Questo concetto di Lista positiva vuole servire a stabilire quali specie animali sono idonee a essere tenute per compagnia in modo sicuro e anche sufficientemente rispettoso della relativa etologia. Queste tipo di liste sono di fatto alternative alle liste di specie vietate (Liste negative). Le liste positive sono già state introdotte nella legislazione di Paesi come il Belgio, il Lussemburgo, la Grecia e stanno per essere adottate anche da altri Paesi, come l’Olanda. Il target è stato, finora, rappresentato proprio dagli animali selvatici ed esotici soggetti al traffico internazionale. Questo tipo di commercio molte volte li espone infatti a una vita di sofferenza in condizioni inadeguate e, inoltre, può rappresentare un rischio per la salute delle persone e di altri animali. Diverse indagini hanno evidenziato poi una sostanziale inefficacia delle liste negative nel controllare i problemi associati al commercio e alla detenzione di animali da compagnia. Le liste positive sono invece risultate di maggiore utilità rispetto ai medesimi aspetti. Perché non continuare a esplorare questa via, allora? Autore: Paola Fossati (animalidacompagnia.it) Data:  30 maggio 2022
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