Reclamo N° 127772
Pasquale
04 Novembre 2018
26/10/2018
Acquisto 2 biglietti aerei A/R da Lamezia Terme a Bologna a nome mio e di mia madre. Partenza: 25/11/2018 - Ritorno: 28/11/2018.
31/10/2018
Visita oculistica di mia madre a seguito di notevole abbassamento di vista manifestatosi a far data dalla sera del giorno 28/10/2018.
All'esito della visita si riscontra un netto peggioramento della maculopatia da cui è affetta e viene prescritta - nonché prenotata in via d'urgenza per la prima data utile (19/11/2018) - una puntura intravitreale (IVT) con idoneo farmaco.
Tale trattamento sanitario prevede - tra l'altro - a distanza di 7 gg. dall' intervento (quindi il 26/11/2018, data in cui dovremmo essere a Bologna), una secondo controllo ambulatoriale (il primo si effettua in seconda giornata all'atto della rimozione del bendaggio) e precauzioni da osservare per un mese circa successivamente all'intervento che rendono sconsigliabile un viaggio aereo (specialmente nel periodo prescelto).
02/11/2018
Presento (non avendo ancora effettuato il check-in) richiesta a Ryanair di rimborso per sopraggiunta grave infermità di mia madre tramite apposito form disponibile all'indirizzo https://refundclaims.ryanair.com/?lg=IT che prevede proprio la chiamata "grave malattia di un cliente che ha prenotato un volo".
03/11/2018
Richiesta respinta (con comunicazione in lingua inglese!) perché (cito testualmente): "... i biglietti Ryanair non sono rimborsabili. Questo è chiaramente indicato nei nostri Termini e condizioni, concordati al momento dell'acquisto. ..."
Tutto ciò in contrasto con la norma che segue:
Art. 945 del D.Lgs. n.96 del 9/5/2005 (Impedimento del passeggero)
"Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata
notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del
biglietto.".
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