Reclamo N° 127772

Pasquale
04 Novembre 2018
26/10/2018 Acquisto 2 biglietti aerei A/R da Lamezia Terme a Bologna a nome mio e di mia madre. Partenza: 25/11/2018 - Ritorno: 28/11/2018. 31/10/2018 Visita oculistica di mia madre a seguito di notevole abbassamento di vista manifestatosi a far data dalla sera del giorno 28/10/2018. All'esito della visita si riscontra un netto peggioramento della maculopatia da cui è affetta e viene prescritta - nonché prenotata in via d'urgenza per la prima data utile (19/11/2018) - una puntura intravitreale (IVT) con idoneo farmaco. Tale trattamento sanitario prevede - tra l'altro - a distanza di 7 gg. dall' intervento (quindi il 26/11/2018, data in cui dovremmo essere a Bologna), una secondo controllo ambulatoriale (il primo si effettua in seconda giornata all'atto della rimozione del bendaggio) e precauzioni da osservare per un mese circa successivamente all'intervento che rendono sconsigliabile un viaggio aereo (specialmente nel periodo prescelto). 02/11/2018 Presento (non avendo ancora effettuato il check-in) richiesta a Ryanair di rimborso per sopraggiunta grave infermità di mia madre tramite apposito form disponibile all'indirizzo https://refundclaims.ryanair.com/?lg=IT che prevede proprio la chiamata "grave malattia di un cliente che ha prenotato un volo". 03/11/2018 Richiesta respinta (con comunicazione in lingua inglese!) perché (cito testualmente): "... i biglietti Ryanair non sono rimborsabili. Questo è chiaramente indicato nei nostri Termini e condizioni, concordati al momento dell'acquisto. ..." Tutto ciò in contrasto con la norma che segue: Art. 945 del D.Lgs. n.96 del 9/5/2005 (Impedimento del passeggero) "Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.".
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