Reclamo N° 215726

Maria azzurra
13 Novembre 2020
Buongiorno, mio figlio frequenta un micronido comunale a gestione privata con affidamento di 3 anni ad una società cooperativa onlus. A causa di un'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Sindaco, con apposita ordinanza ha determinato la chiusura della struttura dal 19 ottobre all'8 novembre. In definitiva non abbiamo fruito del servizio per 15 gg lavorativi. Il giorno della ripaertura e cioè il 9 novembre u.s. è stato comunicato alle famiglie dei frequentatori che avremmo dovuto pagare la retta per il mese di novembre, per intero, entro il 13 novembre. In data 11 novembre ho inviato una pec a nome mio e di una latro genitore, indirizzata sia al Comune che alla cooperativa che gestisce il nido con le seguenti richieste: "Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 42 del 18.10.2020 e successive proroghe, il Sindaco del Comune di xxxxx ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado site in tutto il territorio comunale, ivi comprese le attività del micronido; le attività anzidette sospese il 19.10.2020, sono riprese in data 09.11.2020, con interruzione del servizio e di tutte le attività connesse. Il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del micronido comunale prevede, all’art.9, che “Nel caso di assenza per motivi di salute superiore ai 15 giorni lavorativi consecutivi (escluso sabato e giorni festivi), debitamente giustificata, si farà luogo ad una riduzione della tariffa nella misura del 40%. In caso di assenze per cause diverse, superiore ai 15 giorni lavorativi consecutivi (escluso sabato e giorni festivi) debitamente comunicate, si farà luogo ad una riduzione del 25% . Assenze inferiori ad un periodo di 15 giorni non comportano in nessun caso una diminuzione della tariffa mensile.” A tal proposito si richiamano gli articoli del Codice Civile in materia di mancata fruizione di una prestazione lavorativa. L’art. 1256 recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.”, mentre l’art.1464 del c.c. prevede: “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”. Pertanto, salvo diverse clausole contrattuali, attualmente ignote agli scriventi, riteniamo di aver diritto alla riduzione prevista per Legge, quantomeno quantificabile nel 25% della retta totale come da Regolamento succitato." In data odierna è stato dato riscontro alla mia richiesta dal solo Comune e nello specifico dal Servizio Sociale, il quale ha risposto che tariffa di frequenza all'asilo è mensile e che quindi i 15 gg. consecutivi previsti dall'art.9 del regolamento debbono essere necessariamente ricompresi all'interno del mese solare e che qualora le assenze vengano effettuate a cavallo di due mensilità non possono essere ritenute consecutive. In merito ai citati articoli del codice civile, il Servizio Sociale riferisce testualmente: "il Micronido Comunale è da ritenersi un servizio erogato alla comunità, non rientrante quindi in una prestazione lavorativa nei confronti del cittadino", come se il servizio di cui usufruisco fosse gratuito (pago 280 € di retta mensile). Pertanto chiedo il vostro aiuto per dirimere questa situazione spiacevole. Cordiali saluti
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