ANTITRUST: multa a Mondo Convenienza

Redazione UNC
28 Marzo 2024
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Se il prodotto non corrisponde all’ordine va subito sostituito e i diritti sulla garanzia non possono essere ostacolati

Roma, 28 marzo 2024 –  “Bene, ottima notizia. Il prodotto deve essere sempre conforme a quello richiesto dal consumatore ed è fondamentale che l’acquirente, in caso di difetti o problemi, sia prontamente assistito, ad esempio sostituendo subito il prodotto non corrispondente all’ordine” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la notizia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro.

“I diritti sulla garanzia di conformità sono sacrosanti e non possono in alcun modo essere ostacolati, con scuse varie e arrampicandosi sugli specchi. Lo stesso vale per il rimborso in caso di recesso” conclude Dona.

Secondo l’Antitrust, la società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita. Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo.

Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato. In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori. Queste infrazioni riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori.

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