L’Antitrust ha condannato l’agenzia di viaggi online eDreams per tecniche di indebito condizionamento come artificial scarcity e time pressure
Roma, 4 febbraio 2026 – “Ottima notizia, finalmente una sanzione significativa e non una moral suasion. Inoltre, era ora che si intervenisse contro queste tecniche studiate appositamente per manipolare le scelte degli utenti e condizionarli indebitamente, facendo ad esempio indebite pressioni” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la notizia che l’Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns, ossia modelli di progettazione ingannevoli, tecniche di interfaccia utente su siti web e app studiate appositamente per manipolare le scelte degli utenti.
“Ora ci aspettiamo altre condanne contro chi inganna il consumatore facendogli credere che ha pochi secondi per poter decidere o che fingono che sia rimasto un solo bene o servizio a disposizione, così da generare un senso di urgenza e indurre all’acquisto, strategie purtroppo molto diffuse” conclude Dona
Secondo l’Antitrust, infatti, l’agenzia di viaggi online nell’offrire voli e soggiorni ha fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. A tal fine, eDreams ha presentato l’offerta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dell’abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure (assillo del tempo) e di artificial scarsity (scarsità artificiale), in modo da far affrettare la scelta d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime. Inoltre, è stata prospettata in modo ingannevole l’effettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente l’esistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime.
Per l’Antitrust la libera scelta del consumatore è risultata compromessa anche perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa dell’abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva. Inoltre, le società avrebbero ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti.

