BANCHE: le proposte dei consumatori alla Consob

Redazione UNC
8 Febbraio 2016
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Le proposte dei consumatori alla Consob sono state presentate dalle associazioni dei consumatori per la risoluzione della controversie: i consumatori devono poter interrompere l’arbitrato per ricorrere al Giudice. Roma, 5 febbraio 2016 – L’Unc con le associazioni  Acu, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, CTCU, Cittadinanzattiva, Federazione Confconsumatori/Acp, Lega Consumatori e Movimento Consumatori ha presentato alla Consob le proposte di modifica al regolamento di funzionamento del nuovo organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, un tema di grande attualità, viste le note vicende di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. Si tratta delle osservazioni al documento predisposto dalla Consob, in consultazione pubblica fino all’ 8 febbraio. Le associazioni dei consumatori chiedono l’accorciamento dei tempi, da 60 a 30 giorni, per poter presentare reclamo direttamente alla Consob, dopo esservi inutilmente rivolti all’ intermediario, il mantenimento dei 90 giorni per la definizione della controversia indipendentemente dalle fattispecie, l’eliminazione del limite del valore della lite, che impedisce all’organismo di intervenire oltre la soglia di 500 mila euro, e, soprattutto, la possibilità per il consumatore di poter interrompere l’arbitrato e poter ricorre in qualunque momento all’autorità giudiziaria. Un tema, questo, molto importante, considerato che spesso i tempi per ricorrere all’azione legale, ad esempio per le costituzioni di parte civile, sono dettate dai Tribunali e non sono nella disponibilità del risparmiatori. Anche l’accorciamento dei tempi della giustizia è di grande rilievo ed è strettamente collegato al punto precedente. Per questo si chiede anche di non sospendere per 45 giorni l’attività dell’organismo. Di seguito l’elenco completo delle proposte:
  • La possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento, mantenendo la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all’autorità giudiziaria, così come previsto dal D.lgs. 130/2015.
  • La diminuzione dei termini previsti, da 60 a 30 giorni, per poter presentare reclamo direttamente alla Consob, dopo esservi inutilmente rivolti all’ intermediario;
  • La previsione della durata massima del procedimento a 90 giorni, indipendentemente dalle fattispecie (decorrenti dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari sino alla comunicazione alle parti della decisione);
  • L’eliminazione di limiti alla competenza sulla base del valore della lite (ora 500 mila euro);
  • La possibilità da parte dei consumatori, in continuità con ABF, di presentare ricorso in modalità online, posta e fax;
  • L’eliminazione dei previsti periodi di sospensione feriale attualmente previsti in 45 giorni, a tutela del corretto decorso dei termini;
  • L’indipendenza dei membri del Collegio decidente rispetto agli organi chiamati a designarlo o nominarli come esigenza imprescindibile a garanzia della separazione e dell’autonomia decisionale.
  • La possibilità della presentazione del ricorso anche mediante un procuratore o un Associazione dei Consumatori ( il D.lgs 130/2015 in attuazione della Direttiva n. 11/2013 precisa che l’assistenza legale è meramente eventuale);
  • L’introduzione nel regolamento della possibilità per il Collegio di inserire nelle decisioni “ indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti”, in continuità con ABF.
  • L’eliminazione del limite alla ricorribilità per i danni non patrimoniali, andando in continuità con il modello ABF.
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