VOLI: Ue dice no a supplementi carburanti

Redazione UNC
8 Maggio 2026
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Pubblicate le Linee guida della Commissione europea sui voli. Vietati i supplementi dei carburanti

Roma, 8 maggio 2026 – “Bene le linee guida Ue che ribadiscono il divieto per le compagnie aeree di applicare supplementi carburanti, che sono legalmente possibili solo da parte dei tour operator per i pacchetti turistici” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le linee guida della Commissione europea pubblicate oggi, che ribadiscono il divieto di aumenti retroattivi dei biglietti per il caro carburante.

“Ora speriamo che l’Antitrust accolga la nostra richiesta di sospendere provvisoriamente questa pratica delle compagnie aeree ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Codice del Consumo, in via d’urgenza, altrimenti il danno dei consumatori sarà irreversibile” prosegue Dona.

“Rispetto alle linee guida relative alla carenza locale di carburante, è vero che questa circostanza può essere considerata circostanza eccezionale e dare luogo solo al rimborso e non anche alla compensazione pecuniaria, ma solo in alcuni casi, non sempre. Se le compagnie, pur sapendo della mancanza di carburante, non informano i consumatori nei tempi previsti, oppure se la compagnia aerea non ordina con sufficiente anticipo il carburante, scatta comunque il diritto al risarcimento del danno. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, infatti, la compensazione non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata solo da circostanze realmente eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ad esempio se, pur avendo ordinato con largo anticipo il carburante, questo viene lo stesso a mancare per colpe e responsabilità del tutto esterne alla compagnia aerea. Ma se, pur sapendo che il carburante è mancante, la compagnia vende lo stesso i biglietti, è responsabile del danno nei confronti dei consumatori” conclude Dona.

La Commissione europea ha adottato delle linee guida per il settore dei trasporti e del turismo dell’UE, in seguito alle continue interruzioni nell’approvvigionamento di carburante e alla chiusura di alcune rotte aeree e marittime legate alla crisi in Medio Oriente. Le linee guida si concentrano sul settore dell’aviazione, affrontando in particolare l’ impatto di una potenziale carenza di carburante per aerei qualora il conflitto dovesse protrarsi . L’ Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha inoltre pubblicato un bollettino informativo sulla sicurezza per informare gli operatori del settore aeronautico e dell’approvvigionamento di carburante sull’utilizzo sicuro del carburante per aviazione Jet A in Europa.

Nello specifico, le linee guida chiariscono le norme UE vigenti in materia di obblighi relativi al rifornimento di carburante, supplementi carburante, slot aeroportuali, obblighi di servizio pubblico e diritti dei passeggeri aerei.

  • I passeggeri interessati dalle cancellazioni continuano a beneficiare dei diritti dei passeggeri aerei . Hanno diritto al rimborso, alla riprotezione o al ritorno, all’assistenza in aeroporto e al risarcimento per le cancellazioni dell’ultimo minuto. Le compagnie aeree possono essere esentate dal pagamento di un risarcimento finanziario solo se riescono a dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie, come ad esempio una carenza locale di carburante. La Commissione ritiene che gli alti prezzi del carburante non debbano essere considerati una circostanza straordinaria.
  • Per garantire la trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei , il Regolamento sui servizi aerei impone alle compagnie aeree di visualizzare in anticipo i prezzi finali dei biglietti. Ciò al fine di evitare che i passeggeri si trovino a dover affrontare costi imprevisti. Pertanto, non è consentito addebitare retroattivamente costi aggiuntivi come i supplementi carburante. Per i pacchetti vacanza, la Direttiva sui viaggi organizzati può consentire agli organizzatori di aumentare il prezzo retroattivamente, se previsto dal contratto e solo in determinate circostanze.
  • La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a sfruttare appieno le clausole previste nei loro contratti quando le compagnie aeree che operano su rotte soggette a obblighi di servizio pubblico (PSO) si trovano ad affrontare carenze di carburante o prezzi del carburante eccezionalmente elevati che rendono le operazioni non redditizie al prezzo del biglietto regolamentato.
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