TELEMARKETING: multa a Tim

Redazione UNC
31 Luglio 2026
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Il Garante per la privacy ha sanzionato TIM per 9,5 milioni di euro per violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Ora In ddl concorrenza si rimetta il giro di vite sul teleselling

Roma, 31 luglio 2026 – “Ottima notizia! Multa sacrosanta! Basta con le attività illecite di telemarketing. Gli italiani sono arcistufi di telefonate indesiderate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la multa di 9,5 milioni di euro comminata dal Garante per la privacy a Tim.

“L’azienda ha l’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e dei call center, la responsabilità è in solido. La legge 11 gennaio 2018 ,  n. 5 è chiara: è responsabile in solido delle violazioni della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche” prosegue Dona.

“Questa sanzione, però, dimostra come era sacrosanto il giro di vite sul teleselling che si voleva dare anche nel settore delle telecomunicazioni estendendo le regola già prevista nel settore energia e che invece una manina ha fatto sparire dall’ennesima inutile legge sulla concorrenza” conclude Dona.

Sotto la lente dell’Autorità è finito l’operato di alcuni call-center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM. Il procedimento trae origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM (circa 7.000 nel 2025) mediante numerazioni non censite al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) o alterate (spoofing), spesso dirette a utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni (RPO).

Questo lo schema illecito con cui le agenzie operavano:

  • ricezione di chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al RPO da parte di operatori telefonici che, camuffando il numero chiamante (spoofing), propongono l’attivazione di offerte o servizi TIM;
  • invio ai clienti interessati, tramite SMS, di un link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita TIM, contenente un modulo che l’utente è invitato a compilare per formulare un’autonoma richiesta di ricontatto (cosiddetta “Lead”);
  • successivo ricontatto dell’interessato – sulla base della richiesta (fittizia) generata tramite il web – da parte del call center, questa volta mediante una numerazione regolarmente iscritta al ROC, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare.

L’Autorità ha ritenuto insufficienti le giustificazioni dell’azienda: l’adesione a un codice di condotta non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l’intera filiera del telemarketing.

Il Garante privacy ha inoltre accertato la sistematica inosservanza, da parte di TIM, degli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati, per omesso o tardivo riscontro alle istanze di accesso, cancellazione e opposizione, nonché per l’adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e, in alcuni casi, non funzionanti.

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