Posso salire con il cane in ascensore? Cosa dice la legge

Redazione UNC
1 Settembre 2020
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E’ possibile vietare che il cane (o anche un altro animale d’affezione) sia portato nelle zone comuni come giardino, atrio, scale e anche ascensore? Il codice civile sancisce espressamente il divieto di inserire nel regolamento condominiale qualsiasi norma che impedisca il possesso o la detenzione di animali domestici (quinto comma dell’art. 1138).

Cosa dice il Codice civile

Il Codice civile prevede che le parti comuni possono essere utilizzate da tutti, purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri di utilizzarle a loro volta “secondo il loro diritto” (art. 1121). A questo scopo, è indispensabile che i proprietari degli animali osservino scrupolosamente le regole di sicurezza e igiene. Nel caso dei cani, queste prevedono che siano sempre assicurati al guinzaglio e che non imbrattino i luoghi in cui transitano. Qualora succedesse, sarà necessario ripulire immediatamente. Inoltre, gli animali non dovranno essere causa di “immissioni” ambientali fastidiose, come rumori molesti (in particolare nelle ore dedicate al riposo) oppure odori sgradevoli. Questo vale anche per l’uso dell’ascensore.

Dunque, un cane pulito, educato a non sporcare e tenuto al guinzaglio può salire tranquillamente in ascensore?

Per rispondere, analizziamo le normative vigenti. Il d.p.r. n. 162/99 disciplina l’utilizzo degli ascensori e, all’art. 17, vieta “l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata“, ma non si esprime con riferimento agli animali. In assenza di una norma specifica, alcuni Tribunali si sono espressi in merito a cause inerenti al divieto di portare animali in ascensore, contenuto nei regolamenti condominiali. Le posizioni non sono, però, risultate univoche. Infatti, nel 2016 il Tribunale di Cagliari, interpretando il divieto contenuto nell’art. 1138 comma 5 c.c., ha ritenuto il diritto di possedere animali domestici esteso anche alla possibilità di poterli trasportare in ascensore. Su questa base, un’eventuale previsione del regolamento condominiale che vieti tale possibilità deve essere considerata nulla. Più di recente, invece, una pronuncia del Tribunale di Monza (del 28 marzo 2017) ha confermato la validità del divieto di trasportare animali in ascensore e delle relative sanzioni per i trasgressori, sancito dal regolamento contrattuale di un supercondominio. La questione resta, pertanto, aperta.

Alcune considerazioni

Sembra contraddittoria la posizione della giurisprudenza secondo la quale il diritto di detenere un animale in condominio riguarderebbe strettamente le parti di esclusivo uso privato. Il concetto di “condominio” attiene, infatti, al principio della coesistenza di parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Come sopra ricordato, di tali ultime parti ogni condomino ha diritto di fare uso senza pregiudicare il medesimo diritto degli altri. Ciò dovrebbe valere anche per l’ascensore. Al proprietario di un cane si dovrebbe, pertanto, richiedere di evitare che il suo animale pregiudichi la condizione dell’ascensore stesso e di rispettare l’eventuale presenza di altre persone, che non gradiscono utilizzarlo mentre vi viene trasportato anche il cane.

Non si dovrebbe vietare di salire in ascensore con il cane

L’alternativa che di solito si prevede è l’utilizzo delle scale. Tuttavia, in questo modo, si ottiene il risultato di concedere il passaggio in alcune delle aree comuni e non in altre (l’ascensore) e ciò risulta contraddittorio. Inoltre, nel caso il condomino proprietario di cane abitasse a un piano alto, gli si creerebbe la difficoltà oggettiva di percorrere un lungo tratto di scale più volte al giorno e la fatica (anche per un solo piano) potrebbe diventare insostenibile se si trattasse di una persona anziana o con problemi di deambulazione. La stessa considerazione varrebbe se a essere anziano o disabile fosse il cane. Pertanto, in attesa di una norma dirimente o almeno di una pronuncia di legittimità della Corte di Cassazione, si può concludere che l’applicazione delle regole di civile convivenza dovrebbe essere sufficiente a garantire l’uso dell’ascensore da parte di tutti, analogamente all’utilizzo delle altre parti comuni di un condominio. Resta inteso che se il regolamento condominiale contenesse clausole di divieto approvate all’unanimità o in tempi precedenti all’entrata in vigore del nuovo art. 1138 c.c. queste dovrebbero essere rispettate. Deve però anche essere precisato che non può in alcun modo essere vietato l’utilizzo dell’ascensore al non vedente accompagnato dal proprio cane guida, essendo stabilito per legge il diritto al libero accesso di questi animali a tutte le strutture e pertinenze relative.

Autore: Stefano Corbetta (animalidacompagnia.it) Data: 1 settembre 2020
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