Canone Rai: chi deve presentare la dichiarazione

Mauro Antonelli
3 Agosto 2017
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L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento (ossia l’autocertificazione per non pagare il canone Rai). E’ il provvedimento del 24-03-2016 (prot. n. 45059) che trovate sul sito dell’Agenzia. Intanto è bene precisare che le dichiarazioni possibili sono tre: QUADRO A: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione QUADRO B: Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito QUADRO C: Dichiarazione di variazione dei presupposti QUADRO A – Dal 2017 in poi, ossia a regime, l’unica dichiarazione che va ripetuta è quella nella quale si dichiara di non detenere una tv, ossia il quadro A del modellino, cioè quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa. Questa dichiarazione, infatti, secondo la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Quindi va ripresentata ogni anno, per sempre. QUADRO B – Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino), ossia quando si deve indicare la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone, non deve essere ripresentata annualmente. Se, quindi, nel 2016 e negli anni successivi è andato tutto a buon fine e non sono nel frattempo intercorse modifiche, non dovrete ripresentarla.  Se, invece, dovete inviare la dichiarazione, ricordatevi che può essere presentata in qualunque momento dell’anno, ma mentre nel 2016 il Quadro B del modello aveva sempre effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione (aveva effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione), ora, dopo la modifica del modello, fatto con provv. dell’Agenzia delle entrate del 24/2/2017, e l’introduzione nel Quadro B del campo “data inizio”, ossia della data dalla quale ricorrono i presupposti, ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati, ossia in base alla data che voi stessi inserirete nel campo “data inizio” del modello. Ad es, per il canone del 2017, questi sono i possibili effetti:
  • Se il presupposto ricorre da una data precedente al 1° gennaio 2017 è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio 2017 e non si deve pagare il canone Rai 2017.
  • se è inserita, nel campo “data inizio” del quadro B, la data 1 gennaio 2017 (ossia se il presupposto decorre fin dal 1° gennaio 2017) il canone non è dovuto per l’intero anno 2017 e quindi non va pagato.
  • se è inserita la data 2 gennaio 2017, o una data compresa dal 2 gennaio al 1° luglio 2017, andrà pagato il primo canone semestrale di 45,94 euro e vi salvate dal canone del secondo semestre.
  • se è inserita una data successiva al 1° luglio, dal 2 luglio 2017 al 1° gennaio 2018, è dovuto l’intero canone 2017 e non è dovuto dall’anno 2018.
  • La “data inizio” non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ossia non si può anticipare la dichiarazione.
Facciamo un esempio pratico. Si tratta del caso in cui un figlio (oppure che un coniuge che si era separato) rientra in famiglia, ossia nello stato di famiglia. Quando è rientrato? E’ questa la data che dovete inserire, la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, ossia la data che risulta e che è stata dichiarata all’ufficio anagrafe del vostro Comune e a partire dalla quale c’è stata la modifica dello stato di famiglia. Ricordiamo che la regola generale è che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Ossia un solo canone Rai all’interno della stessa famiglia. Ma se, ad es., il figlio rientra in famiglia non il 1° gennaio 2017, ma il 2 gennaio, allora i genitori pagano l’intero canone 2017, mentre il figlio, se aveva una tv, dovrà pagare il canone relativo al primo semestre 2017. Se invece la data da cui decorre il presupposto, ossia la data a partire dalla quale si rientra in famiglia, è precedente al 1/1/2017, si può indicare 1/1/2017. In pratica, in tal caso, si può evitare di andare in Comune a chiedere il giorno esatto nel quale si è stati reinseriti nello stato di famiglia. Non ha importanza, infatti, se si è rientrati in famiglia il 25/12/2016 piuttosto che il 20/12/2016. L’importate è che sia avvenuto prima dell’1/1/2017. QUADRO C: Dichiarazione di variazione dei presupposti Nel nuovo modellino, modificato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24/2/2017, per la variazione dei presupposti è stato inserito un quadro nuovo, il quadro C (nel vecchio modellino era inserito uno spazio sia nel quadro A che nel quadro B, ora è messo a parte). Il quadro C va compilato quando vengono meno i presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ossia è intervenuta una modifica rispetto a quanto dichiarato in precedenza all’Agenzia delle entrate, e questo sia rispetto al quadro A ( ad esempio se si è dichiarato di non avere la tv, ma poi l’abbiamo acquistata o ci è stata regalata) che per il quadro B (ad esempio se la moglie, che ha una seconda casa, con utenza elettrica residenziale domestica, aveva indicato il codice fiscale del marito per il pagamento del canone, ma ora si è separata dal marito o comunque ha trasferito la sua residenza anagrafica nella seconda casa, per cui lei e suo marito sono diventate due distinte famiglie anagrafiche. In tal caso sono dovuti due canoni).

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Ricordiamo le regole generali su chi deve o doveva presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate, ossia la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato: solo ed esclusivamente i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (o, se defunti, i loro eredi) possono presentare la dichiarazione. Unica eccezione ammessa, quindi, è per gli eredi.   I vecchi abbonati Rai, quindi, non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza elettrica. In particolare, si deve inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate: A) Quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa, allora il titolare della fornitura di energia elettrica deve dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare dell’utenza elettrica detiene un apparecchio televisivo (Quadro A, prima dichiarazione). B) Se in passato era stato fatto il suggellamento, ora si deve dichiarare di non detenere ulteriori apparecchi oltre a quello suggellato. A fare la dichiarazione deve essere sempre il titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e deve dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali è intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica, detiene un televisore oltre a quello per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento (Quadro A, seconda dichiarazione). C) Quando in una famiglia ci sono due o più bollette della luce intestate a due persone differenti, allora bisognerà dichiarare che il canone non deve essere addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto è già pagato in relazione all’utenza elettrica intestata all’altro componente della stessa famiglia anagrafica (il tal caso bisognerà mettere il codice fiscale di chi paga). E’ il Quadro B. D) Quando vengono meno i presupposti di una delle 3 dichiarazioni sopra riportate, allora va fatta una nuova dichiarazione (Quadro B, seconda dichiarazione). In tal caso va messa la data della precedente dichiarazione ormai superata. CHI NON DEVE FARE LA DICHIARAZIONE:
  • I vecchi abbonati Rai non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza elettrica.
  • Se utenza elettrica intestata al marito e canone era pagato dalla moglie, non si deve inviare la dichiarazione, se non ci sono altre utenze elettriche residenziali diversamente intestate. Ci sarà voltura automatica e pagherà il marito in bolletta.
  • Se una sola persona ha più utenze residenziali, anche se in comuni diversi ed i contratti sono con imprese diverse, non deve dichiarare nulla per evitare il doppio pagamento del canone. Insomma, se si hanno due o più case, ma le bollette della luce sono sempre intestate ad un solo componente della famiglia, sempre alla moglie ad esempio, allora non si deve presentare alcuna autocertificazione, nemmeno se le utenze elettriche sono tutte e due residenziali e nemmeno se il vecchio abbonato Rai era il marito.
  • Inquilino, con luce intestata al proprietario. L’inquilino non può compilare alcuna dichiarazione, non essendo titolare di utenza elettrica residenziale. Che fa?
  • Se ha la tv ed è residente nella casa in affitto, dovrà pagare utilizzando il modello F24 e non dichiarare.
  • Se ha la tv ma risiede altrove con una famiglia che già paga il canone, ad es. studente che risiede ancora con i genitori, non deve pagare e non deve dichiarare
  • Se ha la tv ed è titolare, in un’altra abitazione, di un’utenza elettrica residenziale dove già paga il canone, non deve dichiarare e pagherà in bolletta nell’altra casa.
  • Inquilino, con luce (utenza residenziale) a lui intestata. Se ha tv non deve fare nulla, a meno che fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, ad esempio studente che ha domicilio dove studia ma è ancora nello stato di famiglia con i genitori. In questo caso compila quadro B ed indica il codice fiscale di chi, mamma o papà, è intestatario dell’utenza elettrica che deve pagare il canone.
CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE:
  • Solo ed esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o, se defunti, i loro eredi.
  • Se si hanno due o più case, ma due o più utenze residenziali intestate diversamente, una alla moglie e una al marito, allora per evitare di pagare due canoni va fatta la dichiarazione. Se i coniugi hanno la residenza nella casa dove la bolletta la paga il marito, allora deve essere la moglie a compilare il quadro B della dichiarazione, indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Se invece marito e moglie non hanno la stessa residenza, allora, dato che non sono nello stesso stato di famiglia, non devono dichiarare nulla, dato che devono pagare due canoni.
  • Figli nella seconda casa dei genitori. Se si hanno due case (A e B) e due utenze elettriche residenziali intestate diversamente, una, dove abitano i coniugi, intestata al marito (A) e una, la “seconda” casa (B), alla moglie, allora se nella seconda casa (B) abita 1 figlio, che non ha la residenza con i genitori nella casa A, ma da solo nella casa B, va fatta la dichiarazione. La moglie deve compilare il quadro B indicando il codice fiscale del marito, quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Il figlio, se ha la tv, dovrà pagare, non essendo titolare di utenza elettrica,utilizzando il modello F24.
  • Proprietari di case affittate. Famiglia proprietaria di 2 abitazioni: A e B. Residenza di entrambi i coniugi nella A, mentre la casa B, nella quale risultano ancora intestatari dell’utenza elettrica residenziale, è stata affittata. Che fare? Se nella casa A l’utenza residenziale è intestata al marito e nella casa affittata (B) la luce (utenza residenziale) è intestata alla moglie, allora, per evitare di pagare due canoni, la moglie deve compilare quadro B indicando il codice fiscale del marito (non dell’inquilino). Se invece entrambe le utenze sono intestate al marito, sia della casa dove abitano che della casa affittata, allora non va fatta alcuna dichiarazione e non va indicato il codice dell’inquilino, che provvederà autonomamente a pagare (se ha la tv).
TUTTO SUL CANONE – Per tornare all’articolo principale e alle ultime novità, leggi Tutto sul canone Rai ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione
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