Canone Rai, c’è tempo fino al 31 gennaio per chiedere l’esenzione

Redazione UNC
16 Gennaio 2024
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Il Canone Rai nel 2024 è sceso da 90 a 70 euro.  Dal 2016 viene addebitato sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. La rata mensile, quindi, passa da 9 a 7 euro.

Ogni anno ci sono, però, due importanti scadenze per quanto riguarda il canone Rai.

Il 31 gennaio 2024 è il termine ultimo sia per DICHIARARE DI NON AVERE LA TV che per pagare il canone con MODELLO F24.

MODELLO F24.  Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, ossia per chi abita nelle isole di Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.

Il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale, versando 70 euro entro il 31 gennaio 2024
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (35,73 euro a rata per il 2024)
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (18,62 euro a rata per il 2024).

Esenzione del canone RAI: chi ne ha diritto

Alcuni soggetti sono esentati dal pagamento del Canone Rai.

Tre sono i casi di esonero:

1) Chi, avendo 75 anni o più, ha un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro (soglia valida dal 2018);

2) Diplomatici e militari stranieri;

3) Chi non detiene una tv.

Settantacinquenni o più con reddito basso

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEI PRESUPPOSTI del modello di dichiarazione sostitutiva.

Chi non detiene una TV

Dal 1° gennaio 2016 la detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica” (ossia si presume nei confronti dei titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residente).

Se non è vero, per superare questa presunzione ed evitare l’addebito in bolletta, OGNI ANNO i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv. Insomma non basta aver già dichiarato in passato di non avere una tv, bisogna rifarlo ogni anno.

Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Entro il 31 gennaio del 2024, quindi, va ripresentata la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO, compilando il quadro A del modellino (“Dichiarazione sostitutiva di non detenzione” della televisione), altrimenti si sarà costretti a pagare come minimo il canone del primo semestre.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo [email protected]

Autore: Mauro Antonelli

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