Avete mai sentito parlare di prodotti che esplodono? Non è raro come si potrebbe pensare e può accadere con la ricarica di elettrodomestici, device tecnologici, televisori, per non dire di incidenti collegati a forni e camini. Ora sui prodotti difettosi ci sono nuove regole europee.
Prodotti difettosi che esplodono, cosa fare?
Anche se esplode il cristallo del box doccia, siamo all’interno della tematica “danno da prodotto”, disciplinata a livello giuridico già da molti anni a livello europeo in base ad una Direttiva, recentemente sostituita da una regolamentazione più moderna e al passo con i tempi.
Cosa fare? Ecco i consigli di “primo soccorso” per il consumatore:
- Documentare tutto: scattare foto dei danni al prodotto in questione e agli altri oggetti danneggiati. Nel caso di danni fisici, conservare il referto del Pronto soccorso. Questa documentazione sarà fondamentale per qualsiasi richiesta di rimborso.
- Conservare il prodotto difettoso: non gettare via il prodotto danneggiato, anche se inutilizzabile. Sarà una prova importante per dimostrare il difetto.
- Raccogliere la documentazione d’acquisto: recuperare lo scontrino o la fattura del prodotto che ha causato l’incidente e possibilmente anche degli altri oggetti danneggiati.
- Contattare immediatamente il produttore: segnalare l’accaduto all’azienda produttrice tramite PEC o raccomandata A/R, descrivendo dettagliatamente l’accaduto e richiedendo il risarcimento dei danni (può essere utile anche verificare se il prodotto è ancora in garanzia legale, entro 2 anni dalla data di consegna). In quel caso scrivere anche al venditore, seppure la responsabilità principale resta in capo al produttore.
- Segnalare alle autorità competenti: in caso di prodotti pericolosi, è possibile fare una segnalazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il sistema RAPEX (ma ovviamente scrivete anche a Consumatori.it).
Le nuove norme sui danni causati da prodotti difettosi
Ricordiamolo, il consumatore ha diritto al risarcimento sia per il prodotto difettoso sia per i danni causati dall’incidente. Secondo il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), il produttore è responsabile dei danni causati da difetti dei suoi prodotti.
Lo scorso 8 dicembre 2024 è entrata in vigore la nuova Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ha abrogato la precedente Direttiva 85/374/CEE.
Alla luce delle sfide delle moderne tecnologie digitali e dei nuovi modelli di business dei player del mercato, la Direttiva amplia in modo significativo l’ambito di applicazione della responsabilità per danno da prodotti difettosi: dallo scorso 8 dicembre il regime di responsabilità oggettiva si applica a tutti i beni mobili, tra cui sono annoverati anche, a mero titolo esemplificativo, i software, i file per la fabbricazione digitale, le applicazioni o i sistemi di intelligenza artificiale.
Gli Stati membri avranno tempo fino al 9 dicembre 2026 per recepire la Direttiva e per tale ragione, al fine di garantire la certezza del diritto, le nuove disposizioni si troveranno applicazione solo rispetto ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo tale data.
Inoltre, con l’obiettivo di garantire il massimo livello di armonizzazione e ridurre al minimo le disparità, la Direttiva impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite dalla stessa Direttiva, siano esse più o meno rigorose.
Vediamo quali sono le principali novità.
La definizione di prodotto
Come già anticipato, tra le principali novità non si può non menzionare la definizione più ampia di “prodotto”, ora comprensiva del software (a prescindere dalle modalità con cui viene fornito o usato, sia esso integrato in un dispositivo o fornito attraverso un modello SaaS) e dei servizi digitali integrati o interconnessi (che contribuiscono alla sicurezza di un prodotto, permettendo al prodotto stesso di svolgere le sue funzioni, come, ad esempio, i servizi di assistenza vocale che consentono di controllare uno o più prodotti tramite i comandi vocali).
È interessante peraltro notare che la Direttiva troverà applicazione anche nei casi in cui il software venga fornito in cambio di un prezzo o di dati personali nel corso di un’attività commerciale, ovvero uno scenario in cui i dati personali non sono trattati esclusivamente con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’interoperabilità del software in questione.
Sotto un ulteriore profilo, è interessante anche notare come, conscia dei recenti sviluppi tecnologici, la Direttiva chiarisca che un prodotto deve intendersi come sotto il controllo del relativo produttore anche dopo la sua immissione sul mercato, ove questo mantenga la capacità di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi.
Il risarcimento del danno
Oltre alla nuova definizione di prodotto, la Direttiva introduce anche condizioni più favorevoli per i consumatori che mirano a ottenere un risarcimento.
Da un lato, il legislatore europeo amplia la definizione di danno risarcibile al fine di includere i danni psicologici e la distruzione o la corruzione dei dati (da intendersi, ad esempio, come la cancellazione dei file digitali da un disco rigido).
Dall’altro lato, stante l’uso sempre più frequente dei beni a fini sia personali che professionali, la risarcibilità è ora estesa ai beni a uso misto, rimanendo esclusa, invece, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno causato a beni utilizzati a fini esclusivamente professionali.
In questo contesto, un’altra novità fondamentale è il nuovo meccanismo di divulgazione degli elementi di prova, che alleggerisce l’onere della prova per gli attori nei casi maggiormente complessi. A fronte della mancata condivisione da parte del convenuto delle informazioni ritenute pertinenti, il carattere difettoso del prodotto in questione potrà essere oggetto di presunzioni da parte delle competenti autorità.
I termini di prescrizione
La Direttiva introduce inoltre chiari (e distinti) termini per richiedere il risarcimento di un danno rientrante nell’ambito di applicazione della stessa:
- 3 anni dal giorno in cui il consumatore ha avuto conoscenza (o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza) del danno, del carattere difettoso e dell’identità dell’operatore economico che può essere ritenuto responsabile di tale danno
- 10 anni dalla data in cui il prodotto difettoso che ha causato il danno è stato immesso sul mercato o messo in servizio o, in caso di modifiche sostanziali, dalla data in cui il prodotto modificato è stato messo a disposizione sul mercato o in servizio.
- Per i danni alla persona con effetti latenti, tale termine si estende invece a 25 anni.
Sicurezza e cybersicurezza
La Direttiva chiarisce che un prodotto può essere considerato difettoso anche in ragione della sua vulnerabilità in termini di cybersicurezza (ad esempio, se non soddisfa i requisiti di sicurezza informatica).
A tal proposito, essendo la Direttiva complementare al regolamento sulla cyber resilienza (il Regolamento (UE) 2024/2847, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE lo scorso 20 novembre 2024), i produttori dovranno, tra l’altro, rispettare gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza dei prodotti previsti da tale regolamento.
I settori più colpiti
In Italia, i casi di prodotti difettosi che causano danni, incendi o simili sono segnalati con una frequenza che mostra un trend sempre sostenuto, seppur in diminuzione negli ultimi anni. I settori più colpiti da prodotti difettosi con conseguenze gravi in Italia e in Europa sono giocattoli e automotive, per motivi specifici legati alla sicurezza e alla complessità dei prodotti. Vediamoli tutti:
- Automotive: è il settore più colpito per richieste di risarcimento legate a difetti di prodotto, spesso con danni rilevanti e richiami massicci. Le auto moderne sono sempre più complesse, con molti componenti elettronici e sistemi di sicurezza (airbag, freni, cinture) che possono presentare difetti di fabbricazione. Questi difetti, se non risolti, possono compromettere gravemente la sicurezza degli utenti, rendendo necessari frequenti richiami per riparazioni. La complessità tecnologica crescente e la necessità di garantire standard di sicurezza elevati spiegano l’alto numero di richiami nel settore automobilistico.
- Giocattoli: frequenti segnalazioni di prodotti pericolosi o difettosi. Sono destinati a bambini, una categoria particolarmente vulnerabile, quindi devono rispettare requisiti di sicurezza molto rigorosi. Spesso i giocattoli importati, soprattutto dalla Cina, presentano rischi chimici (ftalati, metalli pesanti) e meccanici, che possono causare danni gravi ai bambini. Inoltre, la grande quantità e varietà di giocattoli sul mercato, spesso con contraffazioni o non conformità, aumenta il rischio di prodotti pericolosi.
- Elettronica: include elettrodomestici e dispositivi tecnologici che possono causare incendi o danni gravi.
- Cosmetici: difetti o ingredienti non dichiarati possono provocare reazioni allergiche o danni alla salute.
- Alimentare e farmaceutico: prodotti con difetti o contaminazioni possono causare gravi danni alla salute, con richiami e risarcimenti.
- Gioielleria e tessile: segnalati per difetti e rischi, soprattutto nei prodotti importati o venduti online.
*Immagine generata dall’AI