E’ lecito il rinnovo automatico di un abbonamento alla scadenza senza il nostro consenso? Parliamo del tacito rinnovo in tutti quei servizi come l’abbonamento alla pay-tv, alle piattaforme streaming, alla palestra e le polizze assicurative che giunti alla naturale scadenza vengono rinnovati automaticamente per lo stesso periodo di tempo.
In alcuni casi si tratta di un’opzione comoda grazie alla quale non rischiamo di dimenticare una scadenza importante e ritrovarci senza un servizio per noi essenziale, in altri però può essere visto come un sopruso.
Cosa prevede il contratto per il rinnovo automatico
Se il contratto prevede il rinnovo automatico, gli obblighi delle parti si protraggono di anno in anno, a tempo indeterminato, salvo che una delle parti non formalizzi la disdetta. Il problema è che la maggior parte di noi quando firma qualcosa, non sempre presta la dovuta attenzione e si accorge delle condizioni soltanto quando arriva il momento di pagare.
Di per sé, dunque, il rinnovo automatico non è illecito ma sono necessarie alcune condizioni.
Quando il rinnovo automatico è scorretto
Secondo il Codice civile, chi predispone moduli e formulari prestampati deve rendere evidenti le previsioni contrattuali a chi sottoscrive il contratto, richiedendo una seconda firma nella parte finale dove devono essere elencate tutte le clausole vessatorie disseminate nel contratto. In questo modo, il consumatore che si trova davanti un contratto prestampato viene messo nella condizione di prestare maggiore attenzione alle clausole per lui più svantaggiose (le così dette clausole vessatorie che rischiano di creare uno squilibrio tra le parti).
Anche le proroghe e i rinnovi taciti sono considerate clausole vessatorie e per questo prevedono la seconda firma: se questa non c’è la clausola è illegittima.
Ma anche se la clausola è stata sottoscritta due volte potrebbe essere vessatoria nel caso in cui il termine per la disdetta è troppo anticipato. E’ bene chiarire quando il termine si giudica “troppo anticipato”: in un contratto annuale, ad esempio per la pay tv, la richiesta di disdetta con sei mesi di anticipo è esagerato; in un contratto decennale (ad esempio quello per la manutenzione dell’ascensore), il termine di 6 mesi per la disdetta non sarebbe considerato eccessivo.
Per questo motivo in questi casi è bene rivolgersi ad un esperto per far visionare il contratto prima di arrendersi al tacito rinnovo.
Un’ulteriore tutela
L’art 14 della Legge sulla concorrenza 2022 (approvata il 31 dicembre 2023) modifica il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) inserendo l’articolo 65-bis relativo ai “Contratti di servizi a tacito rinnovo” volto a rafforzare la tutela del consumatore nel campo degli “abbonamenti”.
Nello specifico, il nuovo articolo prevede che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista ha l’obbligo di inviare al cliente un avviso 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest’ultimo può inviare disdetta. La mancanza di tale comunicazione consente al consumatore, di recedere in qualsiasi momento senza spese e, dunque, di non pagare per un ulteriore anno per servizi di cui, magari, non ha più necessità o rispetto ai quali ha individuato un’offerta migliore.
La norma va ad integrare l’obbligo per il professionista di informare il consumatore sulla durata del contratto e l’eventuale rinnovo automatico prima che quest’ultimo lo sottoscriva.
Per quanto riguarda le modalità in cui l’avviso per la disdetta deve essere inviato, il legislatore prevede la forma scritta includendo, tuttavia la comunicazione via sms, e-mail (a scelta del consumatore).