Volo aereo cancellato? Ecco come chiedere il rimborso

Massimiliano Dona
24 Luglio 2023
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Chiunque utilizzi abitualmente l’aereo sa che trovarsi di fronte a qualche contrattempo (come il volo cancellato) può essere particolarmente frustrante, sia che si tratti di un viaggio di lavoro, sia che si tratti di una vacanza. Se a ciò aggiungiamo che potresti ritrovarti a molti km da casa, magari all’estero, ecco che sembra farsi buio sui tuoi diritti di viaggiatore che invece sono scritti in modo molto chiaro a livello europeo. Come ottenere, dunque, il rimborso in caso di volo aereo cancellato?

Cosa intendiamo per cancellazione del volo?

La cancellazione del volo si verifica quando non viene effettuato il volo originariamente previsto dalla compagnia. In questa situazione, il Reg. UE 261/2004 prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri, ma è bene capire subito in quali situazioni sei protetto dalla normativa europea che si applica a tutti i voli (che siano di linea, charter, low cost), ma a condizione che:

  • siano in partenza da un aeroporto comunitario
  • siano in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria.

Insomma, queste regole non si applicano:

  • ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Chi ha diritto alla tutela in caso di volo cancellato?

Prima di esaminare insieme la protezione offerta dalla normativa europea in caso di cancellazione, è bene che tu sappia che per avere diritto alla tutela, devi:

  • essere in possesso di un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree);
  • devi avere una prenotazione confermata;
  • devi presentarti al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza.

Non ha accesso alla tutela prevista dal regolamento europeo, quindi, il passeggero che:

  • viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
  • se l’imbarco viene negato per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Quali diritti in caso di cancellazione del volo?

Come previsto dal Reg. n. 261/2004 in caso di volo cancellato il passeggero ha diritto a sua scelta ad una di queste tre opzioni:

  1. rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  2. imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
  3. imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Inoltre il passeggero ha diritto all’assistenza, cioè pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, ma anche: sistemazione in albergo, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Ed ancora la compagnia deve mettere a disposizione la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Quando scatta anche il risarcimento del danno?

In alcuni casi potresti aver diritto anche alla compensazione pecuniaria, cioè ad un risarcimento del danno che è collegato alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) ed alla distanza. In pratica:

  • 250 euro per le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 euro per tutte le altre tratte.

Ma attenzione, la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: un attentato terroristico, scioperi non annunciati, un allarme per la sicurezza.

Proprio in tema di compensazione pecuniaria, il 29 settembre 2022, è intervenuta nuovamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza che rafforza il livello di protezione dei passeggeri in caso di cancellazione e ritardo del volo, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, in cui i consumatori hanno subito frequenti disservizi in materia di trasporto aereo (causa C-597/20 LOT).

Infatti la Corte di Giustizia ha affermato che uno dei modi attraverso i quali si può garantire un’efficace applicazione delle norme indicate dal Regolamento CE n.261/2004, è assicurarsi che le sanzioni previste in caso di violazione della normativa siano applicate in modo effettivo e rapido, cercando di evitare i costi e le lungaggini di un’azione giurisdizionale di risarcimento dei danni.

Per questo motivo la Corte di Giustizia ha previsto che uno Stato membro possa autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento a imporre al vettore aereo inadempiente l’erogazione della compensazione pecuniaria, nel caso in cui sia stato incaricato di un reclamo individuale di un consumatore danneggiato. Poi, nel caso in cui le parti vogliano ottenere maggiore soddisfazione, potranno sempre rivolgersi all’Autorità giurisdizionale, ma senza che il ricorso al giudice nazionale costituisca l’unica strada percorribile per i passeggeri che vogliano ottenere ristoro. La compensazione pecuniaria infatti deve rappresentare un’immediata forma di risarcimento nel caso in cui i danni subiti dai passeggeri siano uniformi e facilmente individuabili dall’Autorità competente sulla base di criteri oggettivi.

Indennizzo in caso di decesso del pilota

Sull’indennizzo spettante ai consumatori in caso di cancellazione è intervenuta nuovamente a maggio 2023 la Corte di Giustizia Europea (nell’ambito di una vicenda che ha coinvolto la TAP Portugal) stabilendo che persino in caso di improvviso decesso del copilota, la compagnia aerea non è esonerata dall’obbligo di indennizzare i passeggeri: “Un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale» (sottolinea la Corte nella sentenza nelle cause riunite da C-156/22 a C-158/22) ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea”.

Ecco in breve i fatti: il 17 luglio 2019  la TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle 6:05 del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Tuttavia, a seguito del decesso del copilota del volo in questione, l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo, sicché il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11:25 ed è arrivato a Stoccarda alle 15:20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato per le 16:40.

Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno reclamato l’indennizzo davanti al tribunale tedesco che si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo di interpretare il regolamento.

La sentenza della Corte UE su Tap Portugal

Con la sentenza la Corte ricorda che “le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo. Pertanto, dato che la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali»“.

Ne consegue, quindi, “che il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri“.

Da tenere a mente, tutte le volte che una compagnia aerea vi nega l’indennizzo pecuniario (oltre al rimborso del costo del biglietto)

Una cosa importante da ricordare se il volo è cancellato

Come detto, in vista di un risarcimento da volo cancellato, il fattore tempo ha la sua importanza, visto che la compagnia aerea è tenuta ad avvertirti della cancellazione via telefono, sms o e-mail (a seconda dell’opzione espressa dal passeggero al momento della prenotazione).

Se questo avviso arriva almeno 2 settimane prima dalla data di partenza, generalmente si ha diritto soltanto al rimborso del biglietto o del prezzo relativo alla parte del viaggio non effettuata. Una recente sentenza della Corte europea sembra però ribaltare questo concetto: i passeggeri di un volo hanno diritto alla compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco anche se non si sono presentati all’accettazione e se sono stati informati del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo. Secondo la Corte, “il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo. Infatti, non vi è motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto”.

Per problemi di ritardo e cancellazione volo, danneggiamento e smarrimento bagagli è possibile contattare attraverso questo modulo i consulenti di Italia Rimborso.

Nota bene: la gestione del caso è svolta in autonomia dalla piattaforma Italia Rimborso e nessuna responsabilità può essere ascritta all’Unione Nazionale Consumatori.

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