I saldi invernali sono partiti il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 4 nelle altre regioni italiane. Quest’anno, però, sono previsti sconti leggermente più bassi rispetto a quelli dei saldi 2024.
É quanto emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat, stimando il trend di quest’anno.
Abbigliamento, accessori e calzature
Per abbigliamento e calzature nel loro insieme, lo sconto è del 17,6%, in ribasso di 0,5 punti rispetto a luglio 2024 e in calo di 1,7 punti rispetto a quelli di gennaio 2024.
Il solo abbigliamento (indumenti + accessori) registra un abbassamento medio dei prezzi del 18%, in diminuzione di 0,6 punti percentuali su quelli della scorsa estate. In particolare, il record della convenienza spetta agli indumenti, che, con una riduzione del 19,4%, rappresentano la voce più scontata, -0,6 punti su luglio 2024.
Il calo minore del prezzo, come sempre, spetta agli accessori (guanti, cravatte, cinture…), con una diminuzione dei listini del 5,7%, in netto abbassamento rispetto a un anno fa (-2,7 punti).
Le calzature segneranno un ribasso del 16,3%, unica voce a segnare un rialzo degli sconti rispetto a quelli della scorsa estate, anche se di appena 0,1 punti.
Lasciamo perdere gli sconti improbabili
“Suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, senza farsi incantare da sconti improbabili che possono trarre in inganno. La direttiva Omnibus rende più rischioso fare ribassi farlocchi ma non li impedisce. Ricordiamo poi che se il prodotto è difettoso non si deve più denunciare il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, anche se prima si fa e meglio è” suggerisce il presidente di Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.
Il nostro consiglio é di confrontare i prezzi: non fermiamoci mai al primo negozio, ma confrontiamo i prezzi di più esercizi. Eviteremo di mangiarci le mani. Nei giorni che precedono i saldi andiamo a curiosare nei negozi, segnando il prezzo della merce che ci interessa. Potremo così verificare se lo sconto praticato è reale ed andremo a colpo sicuro, evitando inutili code. Serviamoci preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistiamo merce della quale conosciamo già il prezzo.
Apriamo gli armadi prima dei saldi. Cerchiamo di avere le idee chiare sulle spese da fare, cosí da essere meno influenzabili dal negoziante e non correre il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento dei quali non avevamo bisogno. Ma se proprio vogliamo comprare un capo nuovo, leggiamo l’etichetta che descrive la sua composizione (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…): un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità.
Quali sono le regole sui saldi?
Ma come possiamo essere sicuri di non farci fregare da saldi fasulli? Ecco alcune regole e consigli.
Leggi il nostro Decalogo anti-bidone.
- Prodotti difettosi: Dal 1° gennaio 2022, grazie all’entrata in vigore del D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla sua scoperta, anche se prima si fa meglio è. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso o a ripararlo: la scelta è del consumatore, salvo che la sostituzione sia impossibile o con costi sproporzionati rispetto all’altro rimedio. Se riparazione e sostituzione non sono state fatte, sono state rifiutate dal venditore o sono impossibili, oppure se il difetto è talmente grave da giustificarlo, avete diritto ad una riduzione del prezzo o alla restituzione dei soldi. Non siete tenuti ad accettare un buono. Il capo deve essere anche idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato. Questo vuol dire che se il consumatore voleva un capo in pura lana vergine e invece non lo era, pur non avendo buchi è comunque “difettoso”.
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Diffidate degli sconti esagerati. Dallo scorso anno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che attua la direttiva Ue 2019/2161, la cosiddetta direttiva Omnibus, che rafforza le tutele dei consumatori sugli sconti farlocchi. Queste nuove regole, però, rendono solo più complicato e rischioso fare sconti fasulli, ma certo non li impediscono. Dato che è rarissimo che qualcuno controlli i prezzi, in verità poco è cambiato. Per questo è bene continuare a diffidare degli sconti superiori al 50% che possono nascondere merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati e suggeriamo ancora ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, non facendosi incantare da ribassi troppo elevati.
La novità introdotta dalla direttiva Omnibus, è che il venditore è tenuto a indicare anche il “prezzo precedente”, ossia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti i saldi. Se, ad esempio, si offre uno sconto del 30% e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà indicare 100 euro quale “prezzo precedente”, barrato, sulla cui base calcolare la riduzione del 30%.
Se durante il periodo dei saldi lo sconto viene poi progressivamente aumentato, il prezzo precedente da indicare è sempre quello anteriore alla prima applicazione dello sconto, ossia il primo messo (nel nostro esempio i 100 euro), quello originariamente indicato alla partenza dei saldi che si riferisce ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. Quindi, nel nostro esempio, se lo sconto all’inizio della campagna di vendita era del 30% e poi sale al 40%, il prezzo precedente resta sempre 100 euro. Nel caso dei punti vendita il prezzo precedente va indicato sulle etichette o cartellini a scaffale nei negozi, mentre per le vendite on line va messo nelle sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei negozi online. Nel caso in cui il bene sia ordinato sul canale online e pagato nel punto vendita, il “prezzo precedente” cui far riferimento è quello del canale online. Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro.
- No ai fondi di magazzino: le vendite devono essere realmente di fine stagione. La merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo. Come accorgersene? State lontani da quei negozi che avevano i ripiani semivuoti prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei capi più svariati.
- Negozi e vetrine: non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il prezzo precedente, la percentuale dello sconto e il prezzo nuovo. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce: il prezzo deve essere esposto in modo chiaro e ben leggibile e la merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”.
- Prova dei capi: non c’è l’obbligo. É rimesso alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i capi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo.
- Pagamenti con il Pos: tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, per qualsiasi importo. Se non lo fanno potete chiamare i vigili, la guardia di finanza o comunque le forze dell’ordine per far applicare la sanzione prevista: 30 euro + il 4% del valore della transazione rifiutata. Ricordate, però, che ci sono due eccezioni. La prima è l’oggettiva impossibilità tecnica: se il commerciante ha il Pos fuori uso per un guasto tecnico o se il terminale non ha linea, non è passibile di sanzione. Ovviamente il guasto deve essere oggettivo, e quindi va dimostrato dall’esercente. La seconda è che sono obbligati ad accettare i “pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”. Almeno, vuol dire che potrebbero accettare un solo circuito e una sola tipologia di carta di debito (per esempio il bancomat), restringendo così la possibilità per gli utenti di pagare in modo elettronico.