Sicurezza dei prodotti non alimentari: nuove norme dall’UE

Sonia Galardo
5 Dicembre 2022
Condividi su

E’ stato siglato un accordo provvisorio fra la Commissione e il Parlamento europeo sul testo denominato “Sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari”. L’obiettivo dichiarato dell’intesa è quello di proteggere meglio gli acquirenti online e i consumatori vulnerabili attraverso prodotti che rispettino elevati standard di sicurezza.

I beni scambiati nell’UE sono infatti soggetti a requisiti generali di sicurezza, ma, considerando le nuove sfide legate al mondo digitale e la crescente quantità di beni e prodotti venduti online, le istituzioni Ue hanno convenuto sulla necessità di stabilire delle nuove regole.

Dalla direttiva al regolamento sulla sicurezza dei prodotti

Il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti trasforma dunque in regolamento la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti del 2001, così fornendo un solido quadro giuridico per garantire che i prodotti siano sicuri e rispettino le norme europee. L’obiettivo è quello di modernizzate le norme applicabili a tutti gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori) e aggiornarle per le imprese online e i mercati online.

Cosa dicono le nuove norme

Vediamo nel dettaglio cosa dicono le nuove regole. Secondo quanto stabilito dall’intesa tra le istituzioni Ue, un prodotto potrà essere venduto solo se esiste un operatore economico (il produttore, l’importatore o il distributore) stabilito nell’Ue e responsabile della sua sicurezza. Nel valutare la sicurezza dei prodotti, inoltre, il testo chiede “che si tenga conto dei rischi per i consumatori più vulnerabili, come i bambini, degli aspetti di genere e dei rischi per la sicurezza informatica“.

La cooperazione tra mercati online e autorità di vigilanza

I mercati online dovranno garantire di conoscere gli operatori commerciali attivi sulle loro piattaforme e i prodotti che offrono. Inoltre, dovranno cooperare con le autorità di vigilanza del mercato se individuano un prodotto pericoloso sulla loro piattaforma. A tal fine saranno tenuti a predisporre un punto di contatto unico responsabile della sicurezza dei prodotti, in modo che, “in un massimo di due giorni lavorativi”, le autorità possano ordinare ai venditori e alle piattaforme digitali di rimuovere o disabilitare l’acquisto di prodotti ritenuti pericolosi. Il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti istituisce quindi un regime di vigilanza del mercato unico che si applica a tutti i prodotti.

Il concetto di “persona responsabile”

Le nuove norme garantiscono che gli operatori economici designino una persona responsabile per i prodotti venduti online e offline, siano essi originari dell’UE o di un paese terzo.
La persona responsabile avrà il compito di verificare l’esistenza della documentazione tecnica relativa ai prodotti di sua competenza offerti dall’operatore economico e la presenza di istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Cosa accade in caso di richiamo di un prodotto

Se un prodotto si è rivelato pericoloso, gli operatori economici sono tenuti ad adottare immediatamente misure correttive e a informarne le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori. Se un prodotto deve essere richiamato, i consumatori avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso. Ove possibile, gli operatori economici devono provvedere affinché i consumatori possano scegliere tra almeno due di queste opzioni.

Le prossime tappe sulla sicurezza dei prodotti

L’accordo provvisorio raggiunto deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Dopo l’adozione formale del regolamento e la sua entrata in vigore, gli Stati membri disporranno di 18 mesi per applicare le nuove norme sulla sicurezza generale dei prodotti.

Per quanto riguarda il Consiglio, prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione, l’accordo politico provvisorio dovrà essere approvato dai rappresentanti degli Stati membri (in sede di Coreper, Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea).

Articolo realizzato nell’ambito del progetto Save&safe – save planet, safe people,  finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 72, comma 1 del d.lgs 117/2017 s.m.i. – Avviso 2/2020

Condividi su: