Reclamo N° 118925
Marco
13 Settembre 2018
Ricevo con ultima fattura (traffico luglio) con la seguente indicazione:
TIM informa che in data 1° settembre 2018 adegua le clausole contrattuali relative alle modifiche unilaterali, così come di seguito riportato.
TIM ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, sia nella tipologia che nella misura e nella struttura dei corrispettivi e degli oneri a carico del Cliente comunque
denominati, come anche di variare le condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi, dandone comunicazione al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al Cliente,
per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.
Fermo restando quanto sopra, TIM potrà avvalersi della suddetta facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni economiche, delle condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei
servizi:
i) per esigenze tecniche, gestionali e/o economiche, quali, a titolo esemplificativo, mutamenti delle politiche commerciali e/o mutamenti tecnici delle piattaforme di rete e/o delle strutture
di produzione o di commercializzazione;
(ii) per mutamento della disciplina normativa e regolamentare di riferimento e/o dei pertinenti orientamenti giurisprudenziali anche connessi a aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti;
(iii) per mutamenti delle condizioni del mercato che incidano sull'equilibrio economico e/o sui richiamati aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti;
(iv) per variazione delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM e per aggiornamenti resi necessari al fine di assicurare il corretto uso delle stesse e dei servizi
forniti in relazione a fenomeni abusivi e/o fraudolenti. Puoi consultare le condizioni generali di abbonamento e di contratto sul sito tim.it nelle sezioni “Info Consumatori Fisso” e “Trasparenza
Tariffaria”, nonché recandoti in un negozio TIM (per trovare il negozio diretto TIM più vicino accedi al sito tim.it/negozi-tim).
Chiedo al 187 se la diminuzione da 30 a 60 gg dell'anticipo per le variazione unilaterali , possono costituire motivo per il recesso senza penali ma mi viene negata la possibilità . A me non sembra corretta questa impostazione; trattasi comunque di variazione unilaterale per giunta peggiorativa per il cliente . Ringrazio per il vs parere
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