Pneumatici invernali: dal 15 novembre scatta l’obbligo, cosa sapere

Redazione UNC
8 Novembre 2021
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Manca poco al 15 novembre, data in cui In Italia scatta l’obbligo di montare pneumatici invernali, o di avere le catene a bordo, se si percorrono determinate strade o se le condizioni meteorologiche lo rendono necessario. Vediamo qual è la normativa vigente e quali sono le sanzioni previste in caso di irregolarità.

Pneumatici invernali: legge e sanzioni

Nel nostro Paese l’obbligo vige dal 15 novembre al 15 aprile, anche se già dal 15 ottobre si possono iniziare a sostituire le gomme estive con quelle invernali e possono essere tolte un mese dopo la scadenza, cioè il 15 maggio. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1.049 del 17 gennaio 2014, ha infatti chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S (Mud + Snow, ovvero Fango + Neve) con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio.  Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S (a meno che la carta di circolazione specifichi questo tipo di pneumatico come di serie, es. Honda CRV) con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione comporta non solo significative sanzioni pecuniarie (da 419 euro a 1.682 euro), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.

Le ordinanze dell’ente proprietario della strada

Bisogna sottolineare che l’obbligo di pneumatici invernali (o catene a bordo) si ha solo nel momento in cui la strada diventi non percorribile, ovvero se c’è un provvedimento dell’ente proprietario della strada che lo impone. L’obbligo, infatti, non vale per tutte le strade del territorio italiano, ma solo su quelle dove l’ente proprietario della strada lo abbia prescritto con un’ordinanza, segnalandolo sulla strada con gli appositi cartelli: l’imposizione parte proprio dal punto in cui viene posizionato il segnale.  Se infatti il Codice della Strada prescrive la regola a livello nazionale, i vari enti che gestiscono le strade e le autostrade possono prevedere delle differenze. Sarà dunque cura dell’automobilista verificare preventivamente, prima di mettersi alla guida, se il tratto stradale che andrà a percorrere rientra tra quelli oggetto dell’ordinanza. Anche perché le sanzioni previste, che dipendono dal tipo di strada su cui è stata commessa l’infrazione, possono essere molto salate. In particolare: nei centri abitati si può andare da all’incirca 41 a 168 euro, mentre sulle autostrade e strade extraurbane, principali o assimilate, si può andare da all’incirca 84 a 355 euro.  In caso di accertamento della violazione, il proprietario del mezzo non può proseguire la sua corsa: in questo caso, oltre alla sanzione amministrativa, rischia anche la decurtazione di tre punti della patente

L’importanza di pneumatici omologati e sicuri

Ma come scegliere pneumatici omologati e sicuri? E’ bene sapere che non basta controllare battistrada e pressione. Dobbiamo imparare a leggere attentamente la carta di circolazione che riporta tutte le informazioni che servono per metterci al riparo da sanzioni, inevitabili in caso di irregolarità. Il gommista ci deve garantire gomme conformi al codice, ma è bene sapere dove controllare: il fianco della gomma è una sorta di carta d’identità del pneumatico, che ci fornisce anche la data di fabbricazione; per verificare la coerenza rispetto alla carta di circolazione basta il codice fondamentale, ad esempio: 235/55 R17 99WTL (larghezza/altezza/cerchio/indice di carico/codice velocità/tipo) 1) Larghezza (235) Il numero 235 indica la larghezza in millimetri. Per pneumatici standard, questo numero può variare tra 125 e 335 millimetri. 2) Altezza (55) 55 è l’altezza della gomma espressa come percentuale della larghezza. In questo esempio, l’altezza del 55% della larghezza totale di 235 mm, che è 129,25 mm. 3) R La lettera R indica che il pneumatico è Radiale, rappresenta quindi il tipo di costruzione del pneumatico. Potrete anche trovare la sigla ZR che indica un pneumatico per alte velocità oppure RF per pneumatici Run Flat. 3) Cerchio (17) 17 è il diametro del cerchio interno alla gomma. Viene sempre espresso in pollici. Il numero può variare tra 10 e 23 pollici per le automobili. 4) Indice di carico (99) 99 è l’indicatore del massimo carico trasportabile da ogni singolo pneumatico alla velocità indicata dall’indicatore di velocità (99 = 775 kg). 5) Codice velocità La lettera indica la velocità massima per quel pneumatico a pieno carico. W corrisponde alla velocità massima di 270 km/h. Questa deve essere generalmente più alta di quella effettiva del veicolo. Ad ogni modo, ci sono eccezioni per gli pneumatici invernali e alcune esenzioni in alcune nazioni. Fai attenzione a non avere pneumatici con indice di velocità o di carico più basso. Queste informazioni sono contenute nel manuale della tua vettura e sulla carta di circolazione. Il montaggio di pneumatici con Codice di Velocità più alto di quello riportato dalla carta di circolazione è ammesso.
Codice di velocità
Indice M N P Q R S T U H VR V ZR W Y
km/h  130 140 150 160 170 180 190 200 210 >210 240 >240 270 300
6) Tipo di pneumatico La sigla TL significa Tubeless, cioè senza camera d’aria. Il tipo di gomma, cioè se estivo o invernale si trova sempre sul fianco del pneumatico; se adatto alla stagione invernale troveremo la sigla M+S (Mud + Snow, cioè Fango e Neve), oppure MS o M&S, sul lato opposto a quello del codice; se la carta di circolazione specifica Pneumatici M+S come caratteristica di serie, come detto sopra, puoi utilizzarli tutto l’anno, altrimenti solo nel periodo sopraindicato. Ricorda che in alcuni paesi, come Germania e Austria, oltre al tipo giusto, occorre uno spessore minimo del battistrada di 4 mm. Per finire, occhio al DOT, la data di nascita dello pneumatico; è riportato sul fianco del veicolo ed è un numero a 4 cifre (dal 2000, prima era di 3); le seconde due cifre indicano l’anno (10=2010) mentre le prime due cifre indicano la settimana di produzione. Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 13 ottobre 2020 Aggiornamento: 8 novembre 2021
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