TRASPORTI: cancellazione voli, compensazione anche in caso di sciopero

Redazione UNC
10 Agosto 2018
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori In caso di cancellazione del volo, i passeggeri, in alcuni casi, possono chiedere la compensazione pecuniaria anche in caso di sciopero. Roma, 10 agosto 2018 – Una sentenza di un giudice di pace del Lussemburgo ha dato torto alla compagnia aerea Lufthansa che non voleva riconoscere alcuna compensazione pecuniaria ai viaggiatori rimasti a terra a causa dell’agitazione sindacale di alcuni suoi dipendenti. Per il giudice, uno sciopero annunciato non può essere considerato una circostanza eccezionale. Di conseguenza, il vettore deve pagare anche la compensazione pecuniaria ai passeggeri lasciati a terra (che va dai 250 ai 600 chilometri a seconda della tratta), oltre alle altre due modalità di protezione, ossia assistenza e rimborso o riprotezione su un volo alternativo. Il caso è nato nell’autunno 2016 quando lo sciopero del personale Luthansa aveva prodotto diverse cancellazioni di voli. La compagnia aveva rifiutato il pagamento della compensazione ad alcuni passeggeri. La sentenza del giudice del Lussemburgo, si aggiunge a quella della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 aprile 2018 relativa alla compagnia Tuifly. In quel caso la Corte rammentava che il regolamento prevede due condizioni cumulative affinché un evento possa essere qualificato come «circostanza eccezionale» (e quindi non far scattare la compensazione per i passeggeri): 1) non deve essere, per sua natura o per sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea; 2) deve sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultima. Il mero fatto che un considerando del regolamento indichi che siffatte circostanze possono verificarsi in caso di sciopero, non significa che uno sciopero sia necessariamente e automaticamente causa di esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria. Al contrario, occorre valutare caso per caso se le due condizioni summenzionate siano soddisfatte. La Corte decise, quindi, che nel caso compagnia tedesca TUifly, quando furono cancellati diversi voli per uno sciopero selvaggio dei dipendenti, che si misero in malattia mettendo l’azienda in difficoltà, di fronte a una ristrutturazione aziendale non condivisa, le due condizioni non erano soddisfatte. Infatti, in primo luogo, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese. Quindi, le compagnie aeree possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale. Pertanto, in una situazione come quella verificatasi presso la TUIfly a fine settembre/inizio ottobre 2016, i rischi derivanti dalle conseguenze sociali che accompagnano tali misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata. In secondo luogo, lo «sciopero selvaggio» non può essere considerato come una circostanza che sfugge all’effettivo controllo della TUIfly. Infatti, non solo tale «sciopero selvaggio» trae origine da una decisione della TUIfly, ma, a prescindere dall’elevata percentuale di assenze, è cessato in seguito all’accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale. Insomma, non vi dovete arrendere se la compagnia aerea, come ha fatto recentemente Rynair, prende la scusa dello sciopero per rifiutare la compensazione pecuniaria, ma va verificato caso per caso. L’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto all’Enac, fin dal mese di aprile, di modificare la Carta dei diritti del Passeggero che, non ancora aggiornata, riporta genericamente lo sciopero tra le circostanze eccezionali che consentono alla compagnia di non pagare la compensazione, insieme ad avverse condizioni meteorologiche e allarmi per la sicurezza. Ricordiamo, in breve, che, in caso di cancellazione del volo, ossia quando l’aereo non parte, il passeggero ha diritto, oltre all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione), anche alla compensazione pecuniaria, salvo sia stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto. La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ((ad esempio condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo). In tal caso resta rimborso (o riprotezione) e assistenza. La compensazione pecuniaria è pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.
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