ENERGIA: dal 1° gennaio 2019 prescrizione a 2 anni per il gas

Redazione UNC
14 Novembre 2018
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Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori Vittoria UNC: il venditore dovrà informare il consumatore degli importi prescritti. Roma, 14 novembre 2018 – Dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, il cliente potrà far valere la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Arera, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, ha emanato la delibera che ha attuato quanto previsto della Legge di Bilancio del 2018, ossia la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni per le bollette di luce, gas ed acqua. “Ottima notizia! Accolte le nostre osservazioni sulla delibera dell’Authority. In particolare, l’obbligo del venditore di comunicare all’utente di aver ricevuto una bolletta con importi risalenti a più di 2 anni, unica via per poter eccepire la prescrizione” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Certo, bisognerebbe che il consumatore gli importi prescritti non li ricevesse proprio, ma su questo serve una modifica legislativa. Ci appelliamo, quindi, al Governo e al Parlamento perché la introducano al più presto” prosegue Vignola. “Restano poi da definire i casi in cui è l’utente ad essere responsabile della mancata lettura del contatore. Su questo annunciamo fin d’ora battaglia” conclude Vignola. La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni è già entrata in vigore il 1° marzo 2018 per la luce, mentre entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 per il gas ed il 1° gennaio 2020 per l’acqua. In pratica, salvo che la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata del consumatore, se la società invia una bolletta di conguaglio per consumi superiori ai due anni, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti degli ultimi 2 anni. Attenzione, quindi! L’utente non potrà semplicemente limitarsi a non pagare, ma dovrà prima contestare l’importo. La prescrizione, infatti, va sempre fatta valere, va eccepita (art. 2938 del Codice civile). Con la delibera di Arera, comunque, per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali somme dovranno essere evidenziate in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici), nonché indicare un recapito postale o fax e una mail a cui inviare la comunicazione. Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso sia stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito. Nel caso, invece, la società consideri il cliente responsabile del ritardo della fatturazione di consumi risalenti a più di due anni, dovrà indicare nella bolletta i motivi della presunta responsabilità dell’utente e le modalità per inviare un reclamo al venditore.
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