Contratto luce e gas: che fare se ci viene modificato?

Redazione UNC
21 Maggio 2019
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contatori In questi anni, molti utenti passati al libero mercato dell’energia si sono ritrovati a dover fare i conti con una modifica unilaterale del contratto luce e gas. Per cercare di vincere la concorrenza delle altre compagnie, infatti, gli operatori luce e gas propongono delle offerte con condizioni molto convenienti che in genere vengono applicate solo per un periodo di tempo limitato, circa 12/24 mesi. Al termine di questo periodo promozionale, la compagnia può infatti modificare i piani tariffari delle offerte di luce e gas e applicare delle condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle previste inizialmente. Per tutelare gli utenti dai cambiamenti improvvisi ed inaspettati, l’ARERA ha stabilito delle regole ben precise, stabilendo sia per le compagnie energetiche sia per gli utenti delle specifiche tempistiche procedure da seguire.

Quando avviene?

Come dicevamo, molti utenti sottoscrivono dei contratti per offerte luce e gas attirati dalle condizioni particolarmente convenienti delle forniture, spesso associate a promozioni speciali, che permettono – ad esempio – di accedere gratuitamente ad altri servizi. Infatti tra i motivi per passare al mercato libero, molte compagnie energetiche propongono proprio la “formula del prezzo bloccato”, che consente di mantenere il prezzo della materia prima fisso per 12/24 mesi, a condizioni particolarmente vantaggiose. Ma cosa accade allora allo scadere di questo periodo promozionale? Per evitare che al termine della promozione vengano modificate arbitrariamente le condizioni tariffarie, l’ARERA  ha stabilito che le compagnie energetiche hanno l’obbligo di informare gli utenti sulle relative variazioni, con un preavviso di almeno tre mesi. Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta tramite una lettera inviata al cliente. È previsto anche che la compagnia debba corrispondere al cliente un indennizzo in caso di mancato o tardivo preavviso. Pur non essendo possibile alcuna contrattazione in merito alla nuova proposta, l’utente ha pieno diritto di rifiutarla, il che comporta la possibilità di recedere dal contratto luce e gas, senza il pagamento di alcuna penale.

Il contenuto della lettera

Tre mesi prima dello scadere dell’offerta, l’intestatario dei contratti di luce e gas riceverà una lettera con oggetto “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, tale comunicazione sarà inviata separatamente dalle normali fatture. Se la variazione di prezzo o la modifica tariffaria era già prevista dal contratto originario, la comunicazione verrà invece inviata con la prima bolletta in cui saranno applicate le nuove condizioni. Nella lettera di modifica unilaterale del contratto di fornitura dovranno essere indicate in modo chiaro ed evidente:
  • le parti testuali del contratto modificate;
  • quali aspetti delle tariffe verranno modificati.
  • le modalità e i tempi per recedere dal contratto;

Come rispondere?

Se entro 30 giorni il cliente non risponde in alcun modo, vale la regola del tacito assenso: in questo caso la proposta sarà considerata accettata. Per evitare di rinnovare l’adesione a dei contratti luce e gas che non si aveva alcuna intenzione di accettare, è bene leggere con attenzione la comunicazione inviata dalla compagnia e valutare le conseguenze delle variazioni. Se dopo aver soppesato tutti i pro e i contro si riterrà ancora valida la proposta della compagnia, non si dovrà agire in alcun modo, infatti in questi casi vige la regola tacito assenso e quindi del rinnovo automatico dell’offerta. Nel caso in cui la modifica porti a condizioni meno convenienti, si potrà chiudere il rapporto contrattuale con il fornitore e attivare un nuovo contratto più conveniente nel Mercato Libero con altro fornitore oppure rientrare nel Servizio di Tutela. Per un confronto tra le offerte disponibili sul mercato è consigliabile utilizzare il Portale Offerte HAI BISOGNO DEL NOSTRO AIUTO? SCRIVICI ALLO SPORTELLO DEDICATO Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 21 maggio 2019
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